spot_img
Altro
    HomeAmbienteBonifiche ambientali in Italia: tra normativa e responsabilità. Il caso di Porto...

    Bonifiche ambientali in Italia: tra normativa e responsabilità. Il caso di Porto Marghera.

    Pubblicato il

    spot_img

    Il sito industriale di Porto Marghera rappresenta, da oltre mezzo secolo, uno dei casi più emblematici di compromissione ambientale in Italia e, al tempo stesso, uno dei più complessi tentativi di risanamento mai avviati nel Paese. 

    Nato come grande progetto di sviluppo industriale nel primo Novecento, Porto Marghera ha incarnato per decenni l’idea di progresso economico e occupazionale, salvo rivelarsi, nel tempo, un luogo di profonda alterazione dell’equilibrio ambientale e sanitario del territorio veneziano.

    Dichiarato Sito di Interesse Nazionale (SIN) ai sensi della normativa sulle bonifiche, esso costituisce un banco di prova cruciale per l’applicazione delle categorie giuridiche del danno ambientale, nonché per l’emersione di complesse responsabilità penali connesse alle attività industriali storicamente svolte nell’area. 

    La vicenda di Porto Marghera consente di osservare in modo paradigmatico le criticità strutturali del sistema italiano di prevenzione, repressione e riparazione dell’inquinamento, nonché le difficoltà di coordinamento tra procedimenti amministrativi, civili e penali. 

    Dal polo industriale strategico al SIN: genesi e implicazioni giuridiche di un territorio compromesso

    La Laguna di Venezia si estende per 550 km e rappresenta la più vasta area umida del Mediterraneo. La salvaguardia di questo bene ambientale è indissolubilmente associata alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale dei centri urbani di Venezia e Chioggia, nonché del litorale e delle isole minori. 

    Nel vasto sistema lagunare veneziano si trova inserita l’area industriale di Porto Marghera. Il sito di Porto Marghera per effetto di posizione geografica, condizioni climatiche, correnti e maree, accessi, rete di canali interni e disponibilità di aree, gode di caratteristiche uniche, collocandosi lungo direttrici di notevole interesse socioeconomico per le potenzialità di connessione tra l’Italia del Nord e il resto d’Europa, ma anche tra Europa e paesi extraeuropei. 

    A partire dagli anni Venti del Novecento, l’area di Porto Marghera è stata protagonista di un piano nazionale di costruzione di insediamenti produttivi metallurgici, chimici e petrolchimici, tanto da essere denominata “Penisola della Chimica” ed affermandosi poi tra i principali poli industriali d’Europa. Tali attività hanno determinato un grave e diffuso inquinamento di suoli, sottosuoli e falde acquifere, nonché dei sedimenti lagunari, con presenza di sostanze altamente tossiche persistenti: idrocarburi, diossine e cloro derivati, come il famigerato CVM. 

    Questa dimensione “storica” dell’inquinamento costituisce uno degli elementi distintivi del caso: le sostanze nocive non solo si sono accumulate nel corso dei decenni, ma hanno interagito con un contesto ambientale fragile come quello lagunare, amplificando gli effetti negativi sull’ecosistema e aumentando i rischi per la salute umana. 

    In tale quadro, il danno ambientale assume una portata che va ben oltre il perimetro del sito industriale, coinvolgendo l’intero territorio circostante. Nel 1998 il riconoscimento di Porto Marghera come SIN ha comportato l’applicazione della disciplina speciale della normativa attualmente in vigore, con competenza statale per la bonifica e un articolato sistema di individuazione dei soggetti responsabili. 

    Tuttavia, come emerge dalle fonti, lo stato di avanzamento degli interventi di risanamento risulta estremamente limitato: a fronte di decenni di programmazione, solo una percentuale minima delle superfici e delle acque sotterranee risulta effettivamente bonificata, evidenziando una distanza strutturale tra proclamazione degli obiettivi e risultati concreti. 

    Danno ambientale e contaminazione storica: pilastri del processo al petrolchimico

    Le prime denunce relative alle condizioni di rischio presenti a Porto Marghera furono presentate formalmente nel 1994 dall’associazione Greenpeace e dalla rivista Medicina Democratica, con il contributo di un lavoratore della Montedison che aveva promosso gli esposti concernenti la cancerogenicità del cloruro di vinile monomero e la pericolosità dei processi produttivi ad esso connessi. 

    Tali iniziative condussero, il 13 marzo 1998, all’apertura presso il Tribunale di Venezia di quello che viene generalmente ricordato come il primo grande processo italiano in materia di malattie professionali. Nel procedimento furono chiamati a rispondere dei reati di strage, disastro colposo e violazione della normativa ambientale dirigenti e amministratori delle società che avevano operato, tra il 1970 e il 1995, all’interno dello stabilimento petrolchimico. 

    Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Casson, il disastro era riconducibile a una “dissennata e criminosa attività industriale”, frutto di una pluralità di violazioni normative, sia amministrative sia penali, in larga parte di natura contravvenzionale e in parte già giuridicamente compromesse dall’intervenuta prescrizione. 

    L’esito del giudizio di primo grado si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati, decisione successivamente impugnata. Con la sentenza del 2004, la Corte d’Appello di Venezia ha riconosciuto la responsabilità delle società coinvolte, escludendone tuttavia in larga misura la punibilità proprio per effetto della prescrizione.

    Nel contesto di Porto Marghera, il concetto di danno ambientale ha assunto un ruolo centrale. Esso si configura come una lesione significativa e misurabile di una risorsa naturale o di un servizio ecosistemico e si distingue dal danno tradizionale per la sua natura pubblicistica e collettiva, con titolarità in capo allo Stato, chiamato ad attivare misure di prevenzione e di riparazione.

    In questo caso, il danno ambientale presenta una dimensione sistemica e cumulativa: non è riconducibile a singoli eventi lesivi, ma a una contaminazione progressiva e stratificata, originata da una pluralità di condotte industriali protrattesi nel tempo. Tale carattere strutturale ha posto rilevanti difficoltà sia nell’accertamento del nesso causale, sia nella quantificazione del danno, sia nell’individuazione dei soggetti tenuti agli interventi di riparazione.

    Profili dell’inquinamento 

    La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che, in presenza di un danno ambientale accertato, l’obbligo di ripristino grava sul responsabile dell’inquinamento in applicazione del principio “chi inquina paga”, mentre il proprietario non responsabile può essere chiamato esclusivamente ad adottare misure di messa in sicurezza d’emergenza, senza essere onerato degli interventi di bonifica in senso stretto. 

    Tale distinzione, ribadita anche dal TAR del Veneto, assume particolare rilievo nel caso di Porto Marghera, dove la frammentazione della proprietà e la successione nel tempo di diversi soggetti industriali rendono particolarmente complessa la ricostruzione delle responsabilità.

    Anche il ruolo delle istituzioni risulta segnato da evidenti criticità. La molteplicità dei livelli decisionali, la sovrapposizione delle competenze e le difficoltà di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte hanno contribuito a rallentare in modo significativo i processi decisionali e attuativi. 

    Inerzia amministrativa e rilevanza penale

    Diverse associazioni, tra cui Legambiente e Greenpeace, hanno più volte sottolineato come l’inerzia amministrativa abbia, in talune fasi, aggravato una situazione già fortemente compromessa, alimentando un diffuso senso di sfiducia nei confronti dell’azione pubblica. La vicenda non si concluse nel 2004: nel corso degli anni sono stati avviati diversi procedimenti giudiziari aventi ad oggetto ipotesi di disastro ambientale, avvelenamento delle acque, omessa bonifica e, in epoca più recente, per gli ecoreati introdotti dalla legge n. 68/2015. 

    Uno dei nodi maggiormente problematici emersi riguarda l’accertamento del nesso causale tra le attività industriali e gli effetti dannosi riscontrati, in particolare con riferimento alle ricadute sulla salute umana e sull’ecosistema lagunare. 

    Nei giudizi penali in generale, la complessità delle valutazioni tecnico-scientifiche, la pluralità dei fattori eziologici e la distanza temporale tra le condotte e gli eventi lesivi hanno frequentemente ostacolato il raggiungimento di una prova piena, conforme allo standard dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.

    Ciò nondimeno, la rilevanza penale della contaminazione ambientale non può essere circoscritta alla sola verificazione dell’evento dannoso finale. L’orientamento giurisprudenziale più recente tende, infatti, a valorizzare anche le condotte omissive, quali l’inadempimento delle prescrizioni ambientali e l’inerzia nella bonifica dei siti contaminati, riconoscendo forme di responsabilità autonome e caratterizzate da una perdurante attualità nel tempo. 

    Oltre Porto Marghera: sviluppo per il diritto ambientale contemporaneo

    Il caso di Porto Marghera ha messo in luce, agli occhi di molti interpreti, i limiti strutturali del sistema di accertamento penale in materia ambientale, da cui è scaturita una risposta repressiva spesso percepita come solo parziale e non pienamente adeguata a rappresentare la gravità dell’offesa arrecata al territorio. 

    Occorre però sottolineare che la bonifica dei siti contaminati non è soltanto una questione tecnica o amministrativa, ma un terreno di confronto cruciale per l’intero sistema del diritto ambientale. Il danno ambientale, nella sua dimensione collettiva e intergenerazionale, impone una riflessione profonda sull’adeguatezza degli strumenti di tutela, mentre i profili penali evidenziano i limiti di un approccio repressivo non integrato con efficaci politiche di risanamento. 

    Porto Marghera resta, a oggi, un caso simbolo delle difficoltà italiane nel coniugare sviluppo industriale, responsabilità ambientale e giustizia penale. La sua storia suggerisce la necessità di un rafforzamento del coordinamento tra diritto amministrativo e penale, nonché di una maggiore centralità del danno ambientale come parametro guida dell’azione pubblica. Solo in tal modo sarà possibile trasformare un paradigma negativo in un laboratorio di rinnovamento del diritto ambientale.

    20250518

    Articoli recenti

    I messaggi dei Presidenti per il nuovo anno

    Da Oriente a Occidente il 2025 volge al termine: come ogni anno i leader...

    Verso il 2026: le prospettive dell’Unione europea per il nuovo anno

    L’Unione Europea si appresta a vivere un anno cruciale, in cui sarà necessario affrontare...

    L’Arabia Saudita bombarda un porto in Yemen. Proclamato lo stato d’emergenza

    Oggi, martedì 30 dicembre, l’Arabia Saudita ha bombardato il porto di Mukalla, nello Yemen,...

    Elezioni parlamentari in Kosovo: Kurti vince ancora

    Nella giornata di ieri, in Kosovo si sono tenute le elezioni parlamentari anticipate: l’appuntamento...