Uno degli strumenti principali per garantire sicurezza e qualità del territorio è la bonifica dei siti contaminati. Si tratta di interventi volti a ripristinare suoli, acque e sedimenti compromessi da sostanze inquinanti, prevenendo rischi per la salute pubblica e l’ecosistema.
In Italia, la disciplina relativa alla bonifica di siti contaminati rappresenta un complesso sistema normativo, che intreccia principi di tutela ambientale, responsabilità, prevenzione e ripristino. L’evoluzione normativa riflette l’esigenza di armonizzare le disposizioni nazionali con quelle comunitarie e di garantire che gli interventi di risanamento tutelino la salute umana e l’integrità degli ecosistemi.
Il quadro normativo: dalle origini al testo unico ambientale
L’origine della disciplina italiana in materia di bonifiche risale al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrato dal D.M 25 ottobre 1999, n. 471, che per la prima volta stabilì criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
Tuttavia, la disciplina oggi in vigore è principalmente quella contenuta nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale), entrato in vigore il 29 aprile 2006. Nel TUA, le disposizioni relative ai siti contaminati sono raccolte nel Titolo V, Parte IV, oltre a cinque allegati tecnici. Con il Testo Unico la normativa precedente è stata in larga parte abrogata o superata, in favore di un approccio più sistematico e aggiornato.
Non bisogna pensare tuttavia che il panorama normativo italiano sia limitato al TUA: in alcuni casi intervengono decreti specifici che incidono su aspetti collaterali come la cessazione della qualifica di rifiuto di materiali derivanti da demolizioni o costruzioni, rilevanti quando la bonifica comporta riutilizzi del terreno o materiali di risulta.
Il Testo Unico Ambientale
Il TUA introduce definizioni e principi chiave che guidano la bonifica dei siti contaminati. In particolare, l’articolo 240 definisce “sito contaminato” un’area nella quale le concentrazioni di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, sedimenti, etc.) superano determinati valori soglia, individuati come “Concentrazioni Soglia di Contaminazione”.
Quando questo superamento viene accertato, sono avviate procedure di caratterizzazione e analisi di rischio sito‑specifica, al fine di valutare se sussista un effettivo pericolo per la salute umana o per l’ambiente. In tal caso, gli interventi di bonifica diventano obbligatori. La nozione giuridica di “bonifica ambientale” include tutti gli interventi finalizzati a eliminare le fonti di inquinamento o a ridurre le concentrazioni inquinanti al di sotto delle soglie di rischio consentite.
In altri termini, la bonifica non è solo un’operazione tecnica, ma un obbligo di tutela ambientale e sanitaria: non conta quando è avvenuto l’inquinamento, né il fatto che esso risale a decenni precedenti. Quel che importa è la situazione attuale del sito e il rischio potenziale.
Un principio cardine è il principio “chi inquina paga” di matrice europea, il quale impone che l’onere della bonifica gravi sul soggetto responsabile dell’inquinamento, non necessariamente sul proprietario dell’area.
Le procedure di bonifica
La procedura di bonifica prevede più fasi e può seguire un iter ordinario oppure, in casi particolari, una modalità semplificata. Essa ha inizio con l’identificazione del sito potenzialmente contaminato, la caratterizzazione e l’analisi di rischio, ossia la caratterizzazione ambientale e un’analisi di rischio sito‑specifica, necessarie per valutare la pericolosità effettiva delle contaminazioni; se il rischio viene confermato, si passa alla fase di bonifica.
In questo caso, è necessaria preventivamente la progettazione e l’approvazione del piano di bonifica, poiché l’intervento deve essere formalizzato in un progetto, che viene sottoposto alle autorità competenti per l’approvazione. Solo dopo tale approvazione gli interventi possono avere esecuzione.
L’esecuzione deve avvenire con tecniche adeguate ed implica la rimozione, il trattamento e lo smaltimento del suolo, la bonifica delle acque e il monitoraggio, infine la verifica ed il ritorno alle condizioni di sicurezza, il cui obiettivo è riportare i valori di contaminazione al di sotto delle soglie di rischio e il ripristino dell’area per l’uso previsto. La procedura ordinaria trova applicazione nella maggior parte dei casi; la procedura semplificata può essere utilizzata in situazioni meno complesse o quando le caratteristiche del sito lo consentono.
Aggiornamenti recenti
Un passaggio normativo e concettuale fondamentale è rappresentato dal superamento di un approccio “tabellare” basato su limiti fissi, a favore di un approccio dinamico fondato sull’analisi di rischio sito-specifica.
In origine, l’individuazione dei siti contaminati si basava su valori standardizzati, ma con l’entrata in vigore del TUA e successive modifiche si è adottato un modello più flessibile: il superamento delle CSC attiva la caratterizzazione, ma solo un’analisi di rischio che confermi pericolosità concreta comporta l’obbligo di bonifica.
Questo metodo consente di calibrare gli interventi in funzione delle reali condizioni del sito e del potenziale impatto su salute e ambiente, evitando misure eccessive in casi di contaminazione marginale o di basso rischio, e concentrando le risorse su situazioni effettivamente pericolose. Più di recente la normativa e la prassi amministrativa in materia di bonifiche sono state oggetto di aggiornamenti e chiarimenti: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti fornito, la settimana scorsa, chiarimenti importanti mediante una risposta ad interpello, riguardante l’applicazione dei limiti di inquinanti da considerare per l’obbligo di bonifica.
In particolare, il Ministero ha precisato che per stabilire i valori limite da applicare non bisogna basarsi unicamente sulla classificazione urbanistica formale del sito (residenziale, industriale, commerciale, ecc.), ma sull’uso effettivo che viene fatto dell’area. Questo approccio mira a garantire che i limiti di contaminazione siano proporzionati al reale utilizzo che si intende fare del sito.
In termini di oneri economici, il Ministero ha inoltre chiarito che le attività volte a determinare i “valori di fondo” (ossia le concentrazioni di inquinanti preesistenti prima della bonifica) sono a carico del soggetto che le richiede: se si tratta di un privato, è quest’ultimo a sostenere i costi; se l’attività è sollecitata da un ente pubblico, gli oneri ricadono su quest’ultimo.
Benefici e criticità operative
Gli interventi di bonifica, quando correttamente eseguiti, rendono possibile la rigenerazione di territori inquinati, evitando fenomeni di degrado ambientale permanente. Al tempo stesso, la complessità procedurale, l’onere economico e la necessità di progetti approvati, uniti a vincoli tecnici e spesso a limitata disponibilità di risorse, rappresentano ostacoli all’attuazione diffusa.
Il passaggio dall’approccio tabellare a quello basato su analisi di rischio sito-specifiche, se da un lato introduce maggiore flessibilità e ragionevolezza, dall’altro richiede competenze tecniche e valutazioni approfondite, rendendo l’iter più complesso e meno prevedibile nella sua durata e nei suoi costi.
Un punto critico riguarda anche la definizione del “responsabile dell’inquinamento”: come previsto dalla normativa, non sempre coincide con il proprietario dell’area e può trattarsi di soggetti ormai irreperibili. Dal punto di vista istituzionale, le autorità pubbliche regionali ricoprono un ruolo cruciale nella vigilanza, nell’approvazione dei piani di bonifica, nella promozione di politiche di sostegno finanziario, nonché nella tutela del principio “chi inquina paga”.
Tuttavia, la reale attuazione resta condizionata da risorse, volontà politica e dall’efficacia dei controlli. Inoltre, l’evoluzione normativa e l’adozione di tecnologie sempre più sofisticate per la bonifica inducono a riconsiderare costantemente le best practices, la capacità di intervento e i criteri di sostenibilità economica e ambientale.
Prospettive future
Sicuramente le recenti pronunce e interpelli da parte del Ministero mostrano che la normativa non è statica, ma soggetta a chiarimenti e adattamenti, nonché al mutare delle esigenze sociali, ambientali e industriali, è anche vero però che l’efficacia della disciplina dipenderà da un impegno costante delle istituzioni, da una crescente consapevolezza ambientale da parte di enti e cittadini e dalla diffusione di pratiche di bonifica sostenibili e coerenti con la tutela integrale del territorio.
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