Il tema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie italiane e della loro inadeguatezza a garantire il finalismo rieducativo della pena non è nuovo.
Oltre a varie pronunce di condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (si veda da ultimo il caso Niort c. Italia, ricorso n. 4217/23, con sentenza del 27 marzo 2025), vi è, purtroppo, un aumento dei suicidi all’interno degli istituti penitenziari che, ad oggi, ha già raggiunto quota 66.
In tale contesto si inserisce la proposta di legge n. 2520, presentata in data 17 luglio 2025, inerente «Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione in caso di mancanza di posti letto disponibili negli istituti di pena».
Contenuti della proposta normativa
La finalità che la norma si propone nasce dall’esigenza urgente e non più eludibile di ricondurre la sanzione della pena detentiva all’interno del quadro costituzionale e internazionale, nel rispetto dei diritti fondamentali protetti dall’ordinamento: in primo luogo della dignità della persona detenuta, del diritto alla salute, del principio di non disumanità della pena e della sua finalità rieducativa nonché in osservanza del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, a cui l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo accorda una protezione assoluta e non derogabile.
Secondo i dati diffusi dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aggiornati al 30 giugno 2025, le persone detenute in Italia sono 62.728, a fronte di una capienza regolamentare di 51.300 posti. Il che si traduce in un tasso di sovraffollamento medio è quindi superiore al 120 per cento; nei fatti, tuttavia, tenendo conto dell’attuale situazione di non agibilità effettiva di diverse zone degli istituti penitenziari, tra cui numerose camere di pernottamento o, in taluni casi, intere sezioni detentive, il dato stimato ammonta addirittura al 134 per cento.
La novella normativa si compone di due articoli:
«Art. 1.
1. Nessuno può essere detenuto in forza dell’esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile. Qualora, in applicazione del principio di cui al primo periodo, non sia possibile l’esecuzione della sentenza di condanna a una pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell’istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo in conformità con il principio di territorializzazione della pena, previsto dall’articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all’articolo 47-ter della medesima legge n. 354 del 1975, o in altro luogo indicato dal condannato, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal giudice dell’esecuzione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l’ordine cronologico di emissione delle condanne, ai fini dell’esecuzione della pena nell’istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.
3. Il periodo di conversione temporanea dell’ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare di cui al comma 1, secondo periodo, è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all’obbligo di permanenza domiciliare o alle eventuali prescrizioni stabilite dal giudice dell’esecuzione.
Art. 2.
1. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il numero di posti letto regolarmente disponibili in ciascuno degli istituti di pena italiani ai fini dell’esecuzione della pena e dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge, sulla base di un conteggio effettuato applicando i livelli vigenti con riferimento agli ambienti di vita nelle civili abitazioni, come definiti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975»
Tra finalismo rieducativo e dignità
Come si evince dalla lettura l’art. 1 della proposta di legge stabilisce che nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile sulla base dei livelli di abitabilità vigenti.
È previsto che, qualora non sia possibile dare esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nell’istituto di assegnazione, né in altro istituto che non contraddica il principio di territorializzazione della pena la pena sia espiata nella forma della detenzione domiciliare oppure in altro luogo individuato dal condannato, in osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite dal giudice dell’esecuzione.
In definitiva il legislatore, conscio della sistematicità e non occasionalità della situazione carceraria, che presenta ormai croniche difficoltà, vuole porre un rapido rimedio al sovraffollamento degli istituti di pena prevedendo che un soggetto possa essere detenuto solamente nel caso in cui vi sia effettivamente un posto disponibile.
Ad una prima analisi tale proposta potrebbe ridurre il sovraffollamento, quantomeno nel lungo periodo, e incentivare l’adozione di misure alternative alla detenzione.
Più problematico, dal punto di vista pratico, appare quanto previsto dall’art. 1, comma 3, ult. per., inerente ai posti riservati per i crimini di particolare allarme sociale, dato che ciò include una previsione di calcolo e statistica di non facile conclusione.
Si dovrebbero in definitiva riservare dei posti in numero tale da prevedere l’ingresso in carcere di soggetti condannati per uno dei delitti indicati in precedenza sulla base di non meglio specificati indici.
In ogni caso la proposta ha riportato l’attenzione e la discussione parlamentare sulla situazione carceraria italiana che necessita, a breve, di ampie e dettagliate riforme al fine di garantire la dignità dei detenuti e il rispetto del finalismo rieducativo della pena.
20250396