Il caso della nave Sea-Watch rappresenta uno degli snodi più rilevanti nel dibattito giuridico e politico italiano in materia di immigrazione e soccorso in mare. A distanza di anni dagli eventi del 2019, la decisione del Tribunale di Palermo dell’11 febbraio scorso, che ha condannato lo Stato italiano a risarcire l’organizzazione, consente di rileggere la vicenda alla luce dei principi del diritto interno e internazionale.
I FATTI: IL CASO RACKETE E LO SBARCO A LAMPEDUSA
La vicenda trae origine dall’estate 2019, quando la nave Sea Watch 3 della ONG “Sea Watch”, comandata da Carola Rackete, soccorse oltre 50 naufraghi in acque internazionali prospicienti la Libia. Dopo giorni di stallo in mare, a fronte del rifiuto delle autorità italiane di concedere un porto sicuro, la Comandante decise di entrare nel porto di Lampedusa il 29 giugno 2019, forzando il blocco imposto dal Governo italiano e urtando con una manovra di attacco la motovedetta della Guardia di Finanza.
L’episodio ebbe immediata rilevanza penale, considerando anche il fatto che all’epoca risultava in vigore il “decreto Sicurezza bis”: Rackete fu arrestata con accuse legate alla resistenza a pubblico ufficiale e alla violazione delle norme sulla navigazione.
Tuttavia, già nelle fasi successive, l’autorità giudiziaria escluse la rilevanza penale della condotta, ritenendo prevalente l’obbligo di soccorso in mare, principio cardine del diritto internazionale marittimo.
IL QUADRO GIURIDICO: OBBLIGO DI SOCCORSO E LIMITI DELLA SOVRANITÀ STATALE
Il nodo centrale della vicenda riguarda il rapporto tra due ordini normativi: da un lato, la potestà dello Stato di controllare le proprie frontiere e disciplinare l’ingresso nel territorio; dall’altro, l’obbligo – sancito da convenzioni internazionali come la Convenzione UNCLOS e la Convenzione SAR – di prestare soccorso a persone in pericolo in mare.
La giurisprudenza italiana, nel caso Sea Watch, ha valorizzato il principio secondo cui il comandante di una nave è tenuto a garantire lo sbarco in un “porto sicuro” (place of safety) nel minor tempo possibile. Tale obbligo può giustificare, in presenza di condizioni di necessità, anche la disapplicazione di disposizioni amministrative statali restrittive.
In questo senso, la decisione che ha escluso la responsabilità penale di Rackete si inserisce in una linea interpretativa che riconosce la prevalenza del diritto internazionale umanitario rispetto alle politiche di contenimento dei flussi migratori.
IL FERMO AMMINISTRATIVO E LA SUCCESSIVA CONTROVERSIA CIVILE
Parallelamente al procedimento penale, le autorità italiane disposero il fermo amministrativo della nave Sea Watch 3, che rimase bloccata nel porto di Lampedusa per diversi mesi, dal luglio al dicembre 2019.
Il 21 settembre 2019 l’Organizzazione presentò opposizione al provvedimento davanti al Prefetto competente. Tuttavia, l’assenza di una risposta formale da parte dell’amministrazione determinò, secondo la disciplina applicabile, il meccanismo del cosiddetto “silenzio-accoglimento”, con conseguente inefficacia del fermo.
Nonostante ciò, la nave continuò a essere trattenuta nel porto di Licata, in Sicilia, fino all’intervento del Tribunale di Palermo, che nel dicembre 2019 ne ordinò la restituzione. Questo elemento si è rivelato decisivo nella successiva azione risarcitoria promossa dalla ONG.
LA SENTENZA DEL 2026: ILLEGITTIMITÀ DEL FERMO E RESPONSABILITÀ DELLO STATO
Nel 2022 i legali della Sea Watch hanno fatto causa al Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Agrigento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo il risarcimento dei danni subìti per il comportamento ritenuto illegittimo tenuto dallo Stato italiano nei confronti della ONG.
Con la pronuncia del 2026, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto l’illegittimità del fermo amministrativo e ha condannato lo Stato italiano – in particolare alcuni ministeri e la prefettura di Agrigento – al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Sea Watch, quantificati in 76.181,62 euro, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Lo Stato è anche stato condannato al rimborso delle spese di lite dell’intero giudizio.
Il risarcimento riguarda spese documentate sostenute durante il periodo di inattività della nave, tra cui costi portuali, carburante e spese legali. Dal punto di vista giuridico, la decisione si fonda su un principio consolidato: la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire i danni derivanti da provvedimenti illegittimi, quando questi incidono su situazioni giuridiche soggettive tutelate.
In questo caso, l’illegittimità è stata ravvisata sia nella violazione delle regole procedimentali, per la mancata risposta all’opposizione, sia nell’assenza dei presupposti sostanziali per il protrarsi del fermo.
La reazione del Governo
La risposta del Governo non si è fatta attendere: “fino adesso abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo, valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Anche in questo caso faremo così”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante l’inaugurazione dell’ufficio della Polmetro a Roma, in merito alla decisione sulla Sea Watch.
IMPLICAZIONI SISTEMICHE E TENSIONI ISTITUZIONALI
La sentenza si inserisce in un contesto di forte tensione tra potere giudiziario e potere esecutivo. Da un lato, il Governo ha criticato la decisione, interpretandola come una limitazione delle politiche di contrasto all’immigrazione irregolare; dall’altro, la magistratura ha ribadito la necessità di applicare rigorosamente i principi di legalità e di tutela dei diritti fondamentali.
Più in generale, il caso evidenzia le difficoltà di bilanciamento tra esigenze di sicurezza e obblighi internazionali. La gestione dei flussi migratori via mare si colloca infatti in una zona di confine tra diritto interno, diritto dell’Unione europea e diritto internazionale, in cui le decisioni statali sono soggette a un controllo giurisdizionale sempre più incisivo.
Il caso Sea Watch costituisce un precedente significativo sotto diversi profili. In ambito penale, ha contribuito a chiarire i limiti della punibilità delle condotte di soccorso in mare; in ambito amministrativo e civile, ha riaffermato la responsabilità dello Stato per l’adozione di provvedimenti illegittimi.
Soprattutto, la vicenda mette in luce come il diritto del mare e i diritti fondamentali delle persone soccorse rappresentino un parametro imprescindibile per valutare la legittimità delle politiche migratorie. In tale prospettiva, il ruolo della giurisdizione appare centrale nel garantire che l’esercizio del potere pubblico non si traduca in una compressione indebita delle norme sovranazionali e dei principi dello Stato di diritto.
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