“L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Così recita il comma 2 dell’articolo 27 della Costituzione che rappresenta uno dei cardini dello Stato di diritto.
È allo scopo di riaffermare questo principio che, il 14 aprile scorso, è stato ufficialmente “stampato” alla Camera il progetto di legge 231 scritto su iniziativa del deputato Pietro Pittalis. Nella relazione illustrativa si mira a denunciare un sistema giustizialista che sarebbe dominante nei mezzi di informazione e nelle reti sociali, che tenderebbero a pronunciare condanne irrevocabili additando come colpevoli gli imputati poi dichiarati innocenti.
La proposta di legge si inserisce come rimedio in un contesto di “tritacarne mediatico-giudiziario” che ha portato molte carriere e vite ad essere stroncate, come affermano i relatori. La finalità dichiarata è quella di ricordare questa fondamentale tutela della persona umana, oltre che ai cittadini, anche agli operatori della giustizia e ai professionisti dell’informazione.
Novità previste dalla riforma
Le problematiche relative alla messa in pratica del principio di non colpevolezza non sono una novità. Da sempre la dottrina e il legislatore sono alla ricerca di un equilibrio tra esigenze di informazione e la garanzia costituzionale.
Con questa nuova proposta di legge si ricerca una soluzione attraverso la modifica dell’articolo 545 del codice di procedura penale, norma che disciplina la pubblicazione della sentenza. La scelta di intervenire su questa disposizione non è casuale perché è con la sentenza di condanna non definitiva che si alimenta la percezione pubblica della colpevolezza.
La riforma si propone di rafforzare il richiamo alla presunzione di innocenza nelle fasi del processo in cui la responsabilità penale non è ancora definitiva. In particolare, è prevista l’affissione di un’insegna recante il testo dell’articolo 27 comma 2 nelle aule di udienza; l’inserimento del contenuto del medesimo comma nelle sentenze di condanna non definitiva; e l’obbligo per il giudice di darne lettura al momento della pronuncia. Si tratta, dunque, di interventi che mirano a rafforzare la visibilità formale del principio.
Presunzione di non colpevolezza tra diritto europeo e media
La proposta si inserisce in un quadro più ampio. Il diritto europeo ha sottolineato la necessità di tutelare la presunzione di innocenza. Infatti, la direttiva 2016/343 dell’Unione europea impone agli Stati membri di garantire che gli imputati non siano presentati come colpevoli prima della condanna definitiva, non solo in tribunale ma anche in pubblico, richiamando l’attenzione sul ruolo delle autorità pubbliche e, indirettamente, dei mezzi di informazione.
È su questo terreno che emergono le maggiori criticità. È riscontrabile la tendenza, incrementata dai social, a creare nei casi più mediatici fazioni colpevoliste che individuano la colpevolezza prima che i giudici possano accertarla in maniera definitiva.
È evidente nel caso di Garlasco, come in passato quello di Enzo Tortora, dove il peso dei media ha inciso sul processo stesso. Il punto focale della questione resta la previsione di un principio di pubblicità dei processi penali, importante per garantire il vaglio pubblico sul processo penale ma che spesso diventa un’arma a doppio taglio.
Si può comprendere come la questione assuma una dimensione culturale, infatti, la sfiducia diffusa nella magistratura e la facilità nella diffusione dei contenuti favoriscono una semplificazione estrema di vicende giudiziarie complicate.
La funzione simbolica della riforma
Alla luce di queste considerazioni, la riforma dell’articolo 545 c.p.p. appare come un tentativo di migliorare il sistema. Tuttavia, la sua efficacia concreta resta incerta. Il rafforzamento di ritualità processuali può contribuire a riaffermare il principio su un piano simbolico, ma rimane aperta la domanda sull’utilità della misura a contrastare dinamiche comunicative che sembrano consolidate.
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