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    DDL 1866: riforma del sistema di affido e collocamento dei minori

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    Il DDL 1866 introduce una riforma significativa nel quadro normativo italiano sulla tutela dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare adeguato. 

    Il provvedimento apporta modifiche alla legge n. 184/1983 – la legge “sul diritto del minore ad una famiglia” – con l’obiettivo di rafforzare le politiche di affido e di collocamento. Il disegno di legge è attualmente in trattazione in Commissione Giustizia con approdo in Aula del testo entro la fine di ottobre. 

    CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

    Il DDL 1866 interviene sulla legge 184/1983 con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Il provvedimento introduce l’istituzione di un registro nazionale delle comunità familiari, degli istituti di assistenza e delle famiglie affidatarie, che avrà funzione di raccolta dati e monitoraggio per rendere più trasparenti e tracciabili i percorsi di affido ed evitare collocamenti impropri. 

    Accanto a questo strumento, il disegno di legge prevede la creazione di un Osservatorio nazionale, con compiti di analisi, segnalazione di criticità, coordinamento con le realtà territoriali e diffusione delle buone pratiche in materia di affidamento. 

    La riforma si costituisce di tre articoli, che definiscono sia gli aspetti normativi sia le risorse economiche destinate a garantire l’attuazione delle nuove misure, con l’intento di assicurare un quadro più organico ed efficace nella gestione dei minori fuori famiglia. 

    Vengono inseriti nella citata legge due nuovi articoli: l’art. 5- ter, che istituisceil registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie” presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Viene introdotto altresì l’art. 9-bis, che istituisce il “registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o preso famiglie affidatarie” presso ciascun tribunale per i minorenni.

    INTERVENTO SULLA LEGGE 184/1983

    La legge n. 184 del 4 maggio 1983 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”) rappresenta da oltre quarant’anni il quadro normativo fondamentale in materia di tutela dei minori privi di un ambiente familiare idoneo. 

    Essa sancisce il principio cardine del “diritto del minore a vivere e crescere in una famiglia”, prevedendo sia l’adozione che l’affidamento familiare come strumenti prioritari rispetto all’inserimento in strutture residenziali. 

    Il DDL 1866 non stravolge l’impianto della legge, ma ne rafforza alcuni meccanismi di attuazione e controllo, con tre principali linee di intervento: una maggiore trasparenza nel sistema degli affidi attraverso l’introduzione del registro nazionale di famiglie affidatarie, comunità familiari e istituti di assistenza, così da avere una mappatura ufficiale e aggiornata delle strutture e risorse disponibili. 

    Un maggiore rafforzamento delle garanzie per i minori fuori famiglia – la legge 184/1983 si fondava sul principio della temporaneità dell’affidamento e sulla necessità di collocare il minore in un ambiente quanto più simile a quello familiare – il ddl 1866 punta a rendere più uniforme e trasparente l’attuazione di questo principio, riducendo le disomogeneità territoriali. 

    Da ultimo l’introduzione di un Osservatorio nazionale sugli affidi, che integra e aggiorna i meccanismi di vigilanza già previsti nella legge 184.

    LO SCOPO DEL REGISTRO NAZIONALE 

    Il registro nazionale previsto dal DDL 1866 rappresenta uno strumento centrale per il rafforzamento della tutela dei minori fuori famiglia

    La sua funzione principale è quella di mappare in maniera completa e aggiornata tutte le famiglie affidatarie, le comunità familiari e gli istituti di assistenza presenti sul territorio nazionale, creando un quadro chiaro delle risorse disponibili. Questo consente agli enti locali e ai tribunali minorili di individuare rapidamente le soluzioni più idonee per ciascun minore, riducendo il rischio di collocamenti non appropriati

    Oltre alla mappatura, il registro ha una funzione di monitoraggio e tracciabilità degli affidamenti, garantendo che ogni collocamento sia documentato e conforme alla normativa vigente. Ciò permette di prevenire abusi o discrezionalità eccessive, assicurando che il principio del superiore interesse del minore sia sempre rispettato

    Il registro fornisce anche un supporto prezioso per le politiche pubbliche e il coordinamento nazionale, offrendo dati statistici e informazioni operative utili per valutare le criticità del sistema, armonizzare le procedure sul territorio e promuovere le buone pratiche nell’affidamento dei minori. 

    In sintesi, il registro nazionale non è solo uno strumento burocratico, ma un elemento strategico di governance, volto a garantire maggiore trasparenza, sicurezza e uniformità nell’intero sistema di protezione dei minori.

    SICUREZZA E PRIVACY DEI DATI DEI MINORI

    Il registro nazionale previsto dal DDL 1866 raccoglie dati sensibili riguardanti i minori affidati a famiglie o collocati in comunità e istituti di assistenza, insieme alle informazioni sulle strutture e sulle famiglie affidatarie

    Questi dati comprendono informazioni personali, di stato familiare e dettagli sul percorso di affido, e sono quindi considerati particolarmente delicati. Per questo motivo, il trattamento dei dati deve rispettare rigorosamente le normative vigenti in materia di protezione della privacy, in particolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 

    I principi fondamentali da osservare includono: liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione e sicurezza dei dati. Particolare attenzione è richiesta quando i dati riguardano minori, considerati soggetti vulnerabili. 

    Il Garante per la protezione dei dati personali avrà un ruolo centrale nel supervisionare le modalità di gestione del registro, assicurando che le informazioni raccolte siano trattate esclusivamente per gli scopi previsti dal DDL e che siano protette da accessi non autorizzati o utilizzi impropri.

    LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

    La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989, ratificata in Italia con la legge 176/1991, rappresenta il principale quadro internazionale per la tutela dei diritti dei minori. Essa sancisce che ogni bambino possiede diritti civili, sociali, culturali ed economici, e stabilisce quattro principi fondamentali: non discriminazione, superiore interesse del minore, diritto alla vita e allo sviluppo, e diritto di partecipazione alle decisioni che lo riguardano. 

    Nel contesto del DDL 1866, che introduce strumenti come il registro nazionale e l’Osservatorio sugli affidi, la Convenzione costituisce la bussola normativa e morale per tutte le decisioni riguardanti i minori fuori famiglia. 

    Ogni collocamento o affidamento deve essere valutato in base all’interesse superiore del minore, garantendo la sicurezza, la continuità affettiva e il rispetto dei diritti fondamentali.

    CONCLUSIONI

    In conclusione, il DDL 1866 rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della tutela dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. 

    L’istituzione del registro nazionale e dell’Osservatorio offre strumenti concreti per monitorare gli affidamenti, prevenire collocamenti impropri e promuovere buone pratiche, garantendo maggiore trasparenza e uniformità sul territorio nazionale. 

    Il provvedimento si colloca in linea con gli standard della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, ponendo il principio del superiore interesse del minore al centro di ogni decisione e rafforzando le garanzie di sicurezza, continuità affettiva e rispetto dei diritti fondamentali dei bambini. 

    Resta tuttavia cruciale garantire l’adeguata gestione dei dati sensibili, la collaborazione tra Stato e enti locali e la disponibilità di risorse sufficienti per rendere effettive le misure previste. 

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