spot_img
Altro
    HomeDirittiFine vita: presentata la bozza di legge “dal concepimento alla morte naturale”

    Fine vita: presentata la bozza di legge “dal concepimento alla morte naturale”

    Pubblicato il

    spot_img

    Sono in trattazione, nelle commissioni congiunte Giustizia e Sanità/Lavoro al Senato, i ddl n. 65, 104, 124, 570 e 1083 in materia di morte volontaria medicalmente assistita. È stato nominato un comitato ristretto con lo scopo di adottare un testo unificato da sottoporre alle commissioni congiunte in vista della fase emendativa. 

    La trattazione dei disegni di legge concernenti disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita ha avuto inizio nell’aprile 2024. Nel dicembre dello stesso anno, è stato poi costituito il Comitato ristretto che è attualmente impegnato nella fase di stesura di un testo di base. 

    Giurisprudenza costituzionale: ordinanza n. 207 del 2018 

    L’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale – nota come “Caso Cappato”, emessa il 23 ottobre 2018 – riguarda l’art. 580 del c.p., che punisce sia l’istigazione sia l’“aiuto al suicidio.” In tale ordinanza, “la Corte ha escluso che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima, sia, di per sé, incompatibile con la Costituzione, in quanto tale incriminazione si giustifica in un’ottica di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili”.

    La Corte ha mostrato un’apertura al suicidio assistito per i malati terminali riconoscendo che “per i pazienti altamente debilitati, dipendenti da trattamenti vitali, pienamente capaci e consapevoli ma affetti da patologie irreversibili, punire l’aiuto al suicidio (anche se non determinante nel proposito) può violare la dignità umana, la proporzionalità della pena e l’autodeterminazione”. Successivamente, anziché procedere all’abrogazione dell’art. 580, la Corte ha disposto il rinvio del giudizio di costituzionalità dell’art.580 c.p. a data fissata il giorno 24 settembre 2019, così da dare al legislatore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina “che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela”. 

    La svolta del suicidio assistito con la sentenza n. 242/2019 

    In seguito, la Corte è tornata sull’argomento con una nuova pronuncia: la sentenza n. 242/2019. In questa sede ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., l’articolo 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dalla legge n. 219 del 2017 – agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

    L’ordinanza 207/2018 ha avviato un mutamento profondo: il riconoscimento della possibilità del suicidio assistito in un ambito altamente protetto, ma senza legge nazionale. La sentenza 242/2019 ha chiarito le condizioni di non punibilità, rendendo il suicidio assistito effettivamente possibile, in attesa però di una regolamentazione organica.

    L’idea di testo sostenuta dalla maggioranza 

    Il 24 giugno, la Senatrice Giulia Bongiorno ha presentato il testo condiviso dalla maggioranza. “C’è un articolo introduttivo che vuole chiarire che qui non stiamo aprendo la strada al suicidio e che ognuno può suicidarsi quando vuolela prossima settimana il testo sarà presentato in commissione per l’avvio della discussione”- ha dichiarato la Senatrice. La bozza di testo all’articolo 1 dispone che “il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale”. 

    La preoccupazione è legata all’eccesso di filtri “valoriali” o morali che possano ostacolare il principio di autodeterminazione, nonché il peso assegnato ai comitati etici territoriali, da cui potrebbero derivare disparità o rigidità ideologiche. A tutto questo si oppone la proposta di obbligare i pazienti a ricevere cure palliative prima dell’accesso alla procedura.

    All’articolo 580 si aggiunge, infatti, il comma 2 bis, il quale prevede che “in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242, non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di fine vita, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato Nazionale di Valutazione Etica di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978 n. 833”.

    Il ruolo del comitato nazionale di valutazione etica 

    Il nuovo organo previsto dal testo è quello del Comitato nazionale di valutazione etica, competente a rilasciare parere obbligatorio circa la “sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, comma 2-bis del Codice Penale in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242. Il Comitato è formato da sette membri, tra cui un giurista, un bioeticista, un infermiere, tre medici e uno psicologo., nominati dal Presidente del Consiglio per un periodo di cinque anni, con possibilità di rinnovo. 

    Tra i punti critici, emerge il fatto che, a parere negativo del Comitato, l’interessato non può ripresentare la domanda per i successivi quattro anni, a prescindere dell’evoluzione della sua malattia. Ciò rappresenta un problema non solo sotto il punto di vista etico, ma anche giuridico, poiché il diritto alla libertà di scelta sulle cure, compresa la decisione di rifiutare trattamenti salvavita o la richiesta di assistenza al suicidio, è tutelato dalla Costituzione all’art. 32 e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con le sentenze 242/2019 e 207/2018. 

    Criticità 

    Il testo in questione mostra un impianto sbilanciato a favore della tutela etico-normativa e contro la libertà personale, anche in situazioni estreme di sofferenza. Questo approccio rischia di produrre nuove esclusioni, nuove disparità, e nuovi contenziosi giuridici, invece di offrire una disciplina chiara, giusta e rispettosa.

    Ciò rischia inoltre di generare confusione e limitare la portata del principio di autodeterminazione, così come sancito dalla Costituzione. In più, l’inserimento a inizio testo di un passaggio sulla tutela della vita dal concepimento alla morte” ingenera il sospetto che si minino diritti come quello all’aborto – regolato in Italia dalla legge 194. Angelo Schillaci, professore di diritto pubblico comparato presso l’Università La Sapienza di Roma, afferma: “se la norma resta nel testo rischia di costituire un precedente per future interpretazioni restrittive della legge 194.” 

    Conclusioni

    Così facendo, i comitati etici, anziché supportare e guidare, rischiano di diventare leve discriminatorie e burocratiche, con scarso equilibrio tra diritti del malato, garanzie procedurali e risorse a supporto. Il diritto all’autodeterminazione e al consenso informato viene dunque notevolmente limitato, spostando il potere decisionale dal rapporto medico-paziente verso entità esterne. 

    20250243

    Articoli recenti

    I volenterosi riuniti a Parigi. Meloni contraria all’invio di truppe in Ucraina

    Dopo il vertice di agosto, giovedì 4 settembre c’è stato un nuovo incontro a...

    Punire non basta: il paradosso del carcere e dell’isolamento

    Le mura, le sbarre e le celle sono la traduzione materiale di un’idea politica...

    Vertice Trump-Nawrocki: verso più militari statunitensi in Polonia

    Visita del presidente polacco Karol Nawrocki a Washington, dove ha incontrato il presidente statunitense...

    Il sodalizio Putin-Xi per sovvertire l’ordine globale

    Era il 2015 quando la parata militare per commemorare la vittoria cinese sul Giappone...