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    Utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia penale: una risorsa meritevole?

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    È attualmente in discussione alla Camera dei deputati, dopo l’approvazione da parte del Senato della Repubblica, il ddl n. 2316 recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale».

    Le proposte di modifica

    La proposta di legge origina dalla normativa comunitaria, ed in particolare dal Regolamento (ue) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate in merito all’intelligenza artificiale.

    In particolare, l’art. 3 del ddl n. 2316 prevede, al comma 1, che la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per finalità̀ generali debbano avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità̀, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità̀ dei sessi e sostenibilità̀. 

    Il rispetto dell’autonomia umana

    Di particolare interesse appare che tali sistemi e modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità̀, trasparenza e spiegabilità, finanche dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l’intervento umano. 

    Inoltre, l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento democratico della vita istituzionale e politica, nonché l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali, definite sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà̀. Viene altresì potenziata la tutela dei dati personali di ciascun individuo da un utilizzo non conforme alla normativa o distorto.

    Applicazioni nel diritto penale

    La norma in esame pone anche delle modifiche e innovazioni in ambito penalistico. L’art. 6 prevede, infatti, che le attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione, applicazione e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale – svolte per scopi di sicurezza nazionale, nonché di difesa nazionale da parte delle Forze armate o delle Forze di polizia, dirette a prevenire e contrastare i reati per i quali sono previste le operazioni sotto copertura – sono escluse dall’ambito applicativo della presente legge.

    Inoltre, i sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all’estero, nell’ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.

    Vengono poi introdotte delle modifiche al codice penale con l’introduzione di un nuovo reato (Art. 612-quater Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) e di una nuova circostanza aggravante (art. 61, 11- decies).

    L’utilizzo in ambito giudiziario

    Di particolare interesse appare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario, malgrado resti sempre riservata al magistrato ogni decisione inerente l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione dei provvedimenti. 

    Inoltre, il Governo dovrà disporre una regolamentazione dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nell’alveo del rispetto delle garanzie costituzionali fondamentali inerenti il diritto di difesa e i dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

    Aspetti critici

    Con la norma in discussione si vuole far entrare l’intelligenza artificiale nelle aule di giustizia quale strumento di ausilio del giudice. Tale scelta, allo stato, fa emergere quantomeno due perplessità: da un lato, l’attuale stato della giustizia andrebbe migliorato con ulteriori e diverse risorse che ne garantiscano il corretto funzionamento; dall’altro, sorgono alcuni dubbi sulla vera utilità di tale strumento posto che, come evidenziato e come conforme alla Costituzione, il magistrato è libero da qualsivoglia condizionamento.

    Più in generale, la ratio di tale norma, al di là dei tecnicismi giuridici, appare quella di utilizzare l’intelligenza artificiale in vari ambiti della vita di ciascun cittadino – sanitario, giuridico, economico – in modo da ampliarne il più possibile le forme applicative e i relativi benefici.

    Il ddl n. 2316 pone delle interessanti prospettive – ma anche delle criticità – per quanto attiene l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in diversi settori, anche strategici, che interessano sempre di più la normale quotidianità di ciascun essere umano. Appare quindi chiaro che nessuno può più esimersi dal confronto non solo pratico, ma anche etico e sociale, con l’intelligenza artificiale.

    A cura dell’Avvocato Francesco Martin

    20250127

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