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    La nuova tutela penale dell’ambiente tra diritto europeo e ordinamento italiano

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    Con la Direttiva UE 2024/1203 il legislatore europeo imprime una svolta significativa alla tutela penale dell’ambiente, superando l’impianto ormai datato della Direttiva 2008/99/CE e introducendo un sistema più articolato e ambizioso di repressione dei crimini ambientali. 

    L’obiettivo dichiarato è quello di colmare le lacune emerse nell’applicazione delle norme precedenti, rafforzando l’armonizzazione minima tra gli ordinamenti degli Stati membri e garantendo un livello di deterrenza adeguato rispetto a fenomeni criminali sempre più complessi, spesso caratterizzati da dimensioni transnazionali e da rilevanti interessi economici.

    Il contesto 

    La nuova direttiva si inserisce in un contesto politico più ampio, segnato dal Green Deal europeo e dalle strategie dell’Unione in materia di biodiversità e sostenibilità, riconoscendo esplicitamente il ruolo del diritto penale come strumento di ultima istanza per la protezione dell’ambiente.

    Non si tratta soltanto di un aggiornamento tecnico della normativa esistente, ma di un vero ripensamento del rapporto tra attività economiche, tutela degli ecosistemi e responsabilità giuridica, con ricadute dirette sia sul piano del diritto penale sostanziale sia su quello della governance aziendale.

    UN CAMBIO DI PASSO NELLA POLITICA CRIMINALE EUROPEA

    Uno degli elementi più rilevanti della Direttiva 2024/1203 è l’ampliamento significativo del catalogo delle condotte penalmente rilevanti. Il legislatore europeo passa da un elenco limitato di reati ambientali a un insieme molto più articolato di fattispecie, che comprendono non solo le forme tradizionali di inquinamento di aria, acqua e suolo, ma anche comportamenti legati allo sfruttamento illegale delle risorse naturali, alla gestione illecita dei rifiuti, al traffico di legname, alle violazioni gravi della normativa sulle sostanze chimiche e alle emissioni inquinanti connesse al settore marittimo. 

    La scelta di fondo è quella di adottare un criterio sostanziale, centrato sugli effetti della condotta, piuttosto che limitarsi alla violazione formale di prescrizioni amministrative. La rilevanza penale viene ancorata alla capacità del comportamento di provocare danni significativi o duraturi all’ambiente, agli ecosistemi o alla salute umana. In questa prospettiva assumono particolare importanza le nozioni di danno “sostanziale”, “irreversibile” o “di vasta portata”, che rappresentano i parametri attraverso cui graduare la gravità delle fattispecie e delle relative sanzioni. 

    La direttiva introduce inoltre la punibilità del tentativo, dell’istigazione e del concorso, ampliando l’area della responsabilità penale anche a condotte preparatorie o di supporto. Questo rafforzamento dell’apparato repressivo mira a colpire non soltanto gli esecutori materiali, ma anche i soggetti che, a vario titolo, contribuiscono alla realizzazione dei reati ambientali, spesso inseriti in strutture organizzate o in filiere produttive complesse.

    I REATI QUALIFICATI E IL DIBATTITO SULL’“ECOCIDIO”

    Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’introduzione della categoria dei cosiddetti reati qualificati, riservata alle ipotesi in cui la condotta provochi la distruzione o un danno grave e duraturo a un ecosistema, a un habitat protetto o alla qualità delle matrici ambientali. Pur senza utilizzare espressamente il termine “ecocidio”, la direttiva si avvicina concettualmente a questa nozione, sempre più presente nel dibattito giuridico internazionale, delineando un livello di offensività particolarmente elevato che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo. 

    Questa impostazione apre interessanti prospettive interpretative. Da un lato, essa consente di valorizzare il bene giuridico “ambiente” in una dimensione sistemica, che va oltre la somma dei singoli interessi tutelati. Dall’altro, impone ai giudici nazionali di confrontarsi con concetti giuridicamente indeterminati, la cui concreta applicazione richiederà un intenso dialogo tra scienza, tecnica e diritto, soprattutto nella valutazione dell’estensione e della persistenza del danno ambientale.

    IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER LE PERSONE FISICHE

    Sul piano delle pene, la direttiva stabilisce soglie minime comuni per gli Stati membri, prevedendo sanzioni detentive che possono arrivare fino a dieci anni nei casi più gravi, in particolare quando il reato ambientale intenzionale provochi la morte di una persona. Per i reati qualificati è prevista una cornice edittale che può raggiungere gli otto anni di reclusione, mentre per le altre fattispecie la soglia massima si attesta generalmente intorno ai cinque anni. 

    Si tratta di un rafforzamento significativo rispetto al passato, che riflette la volontà dell’Unione di equiparare, almeno sul piano della risposta punitiva, i crimini ambientali ad altre forme di criminalità grave. Resta comunque salva la facoltà degli Stati membri di introdurre pene più severe nel proprio ordinamento, nel rispetto dei principi costituzionali e delle tradizioni giuridiche nazionali. 

    Accanto alle pene detentive, la direttiva valorizza le misure ripristinatorie, prevedendo l’obbligo di risarcimento del danno ambientale e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi. Questa dimensione riparativa rappresenta un elemento centrale del nuovo modello europeo, che mira non solo a punire, ma anche a ricostruire il bene giuridico leso.

    L’IMPATTO SULLA COMPLIANCE

    Particolarmente incisiva è la disciplina relativa alla responsabilità delle persone giuridiche. La direttiva impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive e dissuasive per le imprese coinvolte in reati ambientali, introducendo un sistema basato su percentuali del fatturato o su importi fissi di entità molto elevata. Nei casi più gravi, le sanzioni possono arrivare fino al cinque per cento del fatturato globale annuo, o a decine di milioni di euro, accompagnate da misure accessorie quali l’esclusione da appalti pubblici, la revoca di autorizzazioni e il divieto di esercitare determinate attività. 

    La prospettiva di una responsabilità penale, unita a sanzioni economiche potenzialmente molto gravose, impone alle aziende di ripensare in profondità i propri modelli di gestione del rischio. In questo scenario, la compliance ambientale assume un ruolo strategico: le imprese sono chiamate a rafforzare i sistemi di controllo interno, a integrare la due diligence ambientale nei processi decisionali e a promuovere una cultura aziendale orientata alla prevenzione dei rischi penali. 

    La formazione del personale, il coinvolgimento del top management e l’adozione di procedure di monitoraggio continuo diventano strumenti imprescindibili per ridurre l’esposizione a responsabilità e sanzioni. 

    Per l’ordinamento italiano, queste novità si intrecciano con il sistema di responsabilità da reato degli enti previsto dal D.Lgs. 231/2001, aprendo la strada a un possibile ampliamento dei reati presupposto in materia ambientale e a un rafforzamento dei modelli organizzativi richiesti alle imprese.

    IL RECEPIMENTO IN ITALIA E LE PROSPETTIVE LEGISLATIVE

    L’ampiezza delle nuove fattispecie e l’utilizzo di concetti elastici rischiano di generare incertezze interpretative, soprattutto nella fase iniziale di applicazione. Inoltre, l’efficacia della direttiva dipenderà in larga misura dalla capacità degli Stati membri di dotarsi di risorse adeguate all’enforcement, in termini di personale specializzato, strumenti investigativi e cooperazione transfrontaliera. 

    Al tempo stesso, la Direttiva 2024/1203 rappresenta un’opportunità per promuovere un’evoluzione culturale nel rapporto tra impresa e ambiente. La prospettiva di una responsabilità penale concreta può incentivare l’adozione di best practices e favorire un’integrazione più profonda dei criteri ESG nelle strategie aziendali, trasformando la tutela ambientale da vincolo normativo a fattore competitivo. 

    In Italia, il processo di recepimento della direttiva è già avviato. Il Governo, la settimana scorsa, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che interviene sul Titolo VI-bis del Codice penale, dedicato ai delitti contro l’ambiente, ampliando il catalogo delle fattispecie e adeguando il regime sanzionatorio ai parametri europei. Il progetto normativo mira, inoltre, a precisare alcune definizioni chiave, come quella di ecosistema, e a introdurre nuove aggravanti legate alla particolare gravità del danno ambientale. 

    La sfida per il legislatore nazionale sarà quella di integrare le nuove disposizioni in modo coerente con l’impianto esistente, evitando sovrapposizioni con la disciplina amministrativa e civile del danno ambientale e garantendo al contempo un’effettiva applicabilità delle norme penali. Una sfida che non possiamo permetterci di perdere: a causa delle procedure d’infrazione in materia ambientale, infatti, l’Italia ha dovuto già sborsare circa 800 milioni di euro in 20 anni. 

    PROCEDURE DI INFRAZIONE CONTRO L’ITALIA 

    Negli ultimi mesi, la Commissione europea ha intensificato le procedure di infrazione contro l’Italia per inadempienze in materia ambientale, evidenziando persistenti ritardi nel recepimento e nell’attuazione di importanti direttive UE. Con l’ultimo pacchetto adottato il 30 gennaio 2026, il numero complessivo delle procedure a carico dell’Italia è salito a 75, di cui almeno 26 riguardano il settore ambientale.

    Tra le nuove aperture più rilevanti figurano casi legati al mancato aggiornamento del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico secondo la direttiva NEC e al recepimento non corretto della Direttiva Quadro sulle Acque che impone regole stringenti per la gestione dei corpi idrici e la revisione periodica delle concessioni per l’uso delle risorse idriche. 

    Queste procedure, formalizzate con lettere di costituzione in mora e lettere formali di notifica, evidenziano criticità istituzionali e normative che Bruxelles ritiene non conformi al diritto comunitario e che, se non sanate nei termini prestabiliti, potrebbero portare a pareri motivati e, in ultima istanza, a deferimenti alla Corte di giustizia dell’Unione.

    CONCLUSIONI

    La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente segna un passaggio decisivo verso un modello di giustizia ambientale più incisivo e armonizzato. Rafforzando il catalogo dei reati, inasprendo le sanzioni e coinvolgendo direttamente le persone giuridiche, l’Unione Europea afferma con chiarezza che la protezione degli ecosistemi è una priorità che giustifica l’intervento del diritto penale. 

    Per i giuristi si apre una stagione di intenso lavoro interpretativo e applicativo; per le imprese, una fase di profondo ripensamento dei sistemi di compliance e di gestione del rischio. Il successo di questa riforma dipenderà dalla capacità di tradurre le nuove regole in prassi efficaci, fondate su prevenzione, responsabilità e cooperazione tra istituzioni pubbliche e settore privato. 

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