Con la direttiva prot. n. 0105092 del 17 dicembre 2024 avente oggetto “Iniziative di prevenzione e sicurezza urbana”, il Ministero dell’Interno ha emanato delle linee guida per le Prefetture nonché per le Forze dell’ordine aventi ad oggetto tutela, prevenzione e mantenimento della sicurezza in determinate parti delle singole città, istituendo le c.d. ‘zone rosse’.
Rafforzamento delle tutele
Come evidenziato, la summenzionata direttiva si pone lo scopo di ampliare la sicurezza nelle cosiddette ‘zone urbane sensibili’, onde prevenire episodi di microcriminalità o criminalità che hanno, in alcuni casi, dato vita a fenomeni di particolare allarme sociale.
Viene segnatamente raccomandata la collaborazione con le amministrazioni comunali, che deve tradursi non solo in un’ottica di controllo rafforzato, ma specialmente in una finalità di bonifica e riqualificazione delle aree di particolare degrado.
In particolare, la direttiva richiama le aree verdi, parchi e zone pedonali ben illuminate e curate in modo da creare un ambiente più sicuro, anche mediante l’installazione di impianti di videosorveglianza; inoltre viene richiamata l’importanza del sostegno a progetti di educazione, inclusione sociale e tutela alle fasce più vulnerabili della comunità, riducendo così marginalizzazione e diseguaglianze.
Strumenti di prevenzione
Oltre all’ottica di riqualificazione e di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, la direttiva richiama gli strumenti amministrativi di contrasto che possono essere applicati onde evitare la presenza di elementi considerati pericolosi.
Si tratta, in particolare, dell’ordine di allontanamento e del divieto di accesso, c.d. daspo urbano, disciplinato dagli artt. 9 e 10 d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, che possono trovare applicazione non solo negli ambienti interni e pertinenziali delle infrastrutture del trasporto pubblico ma anche in altre aree urbane, specificamente individuate dai regolamenti comunali, ove insistono presidi sanitari, istituti scolastici e universitari, siti archeologici, monumentali o di valenza culturale, luoghi di rilevante interesse turistico, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nonché zone adibite a verde pubblico.
Tali provvedimenti, inoltre, risultano in fase di integrazione dal cosiddetto ‘decreto sicurezza’, attualmente all’esame del Parlamento, che reca un’ulteriore estensione del divieto di accesso a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
Viene poi richiamato il potere di ordinanza demandato al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per limitare l’orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di assembramento notturno, nonché l’orario di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. In tale ambito si inseriscono anche le ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 2 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Prime applicazioni
Sulla scorta della direttiva del ministero degli interni, la Prefettura di Roma ha emanato l’ordinanza Prot. n. 6747 dell’8 gennaio 2025 che, anche alla luce del Giubileo, individua delle specifiche aree della capitale nel quale vige il divieto per una serie di soggetti di stazionare senza giustificato motivo.
Si tratta, in particolare, di soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree e risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 in materia di stupefacenti, agli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la persona, agli artt. 624 bis c.p. (furto con strappo), 628 c.p. (rapina), 635 c.p. (danneggiamento), 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), art. 4 legge n. 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere). Tali zone sono state individuate anche dalla Prefettura di Firenze, Bologna e Milano.
Note conclusive
Per quanto attiene alla compatibilità dei summenzionati provvedimenti con la Costituzione deve essere specificato la fondamentale differenza tra la libertà personale di cui all’art. 13 Cost. e la libertà di circolazione ex art. 16 Cost..
Se infatti la libertà personale può essere limitata solamente da un atto motivato dell’autorità giudiziaria e previa sussistenza dei requisiti di legge, la libertà di circolazione non è soggetta alle guarentigie previste dall’articolo 13 Cost. e conseguentemente può essere limitata anche con un provvedimento di natura amministrativa.
Proprio l’art. 16 Cost, prevede infatti che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
In tal senso quindi la limitazione in esame, essendo finalizzata alla tutela della sicurezza, non sembra porsi in contrasto con la Costituzione o le norme comunitarie.
A cura dell’Avv. Francesco Martin
20250015