In tema di violenza sessuale e consenso è stata presentata alla Camera dei deputati, in data 7 febbraio 2024, ed è attualmente in discussione in Commissione giustizia, la proposta di legge n. 1693 volta a introdurre alcune modifiche al delitto previsto dall’art. 609-bis c.p. (violenza sessuale).
L’attuale formulazione
Il delitto di violenza sessuale è disciplinato dall’articolo 609-bis c.p., che ha unificato in una sola figura criminosa alcune fattispecie precedentemente distinte (violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenti), collocate nell’ambito dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
La condotta tipica del reato può consistere:
- nella costrizione a compiere o a subire atti sessuali, facendo uso di violenza, minaccia o abuso di autorità;
- nell’induzione a compiere o a subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ovvero traendo in errore la persona offesa facendo sostituire il colpevole ad altra persona.
Nel caso della costrizione deve sussistere uno dei tre elementi sopra indicati, ovvero la violenza, la minaccia o l’abuso di autorità, mentre, nel caso dell’induzione, è necessario verificare che si sia in presenza di una delle due circostanze indicate dalla legge, ovvero l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o l’induzione in errore della persona offesa essendosi il colpevole sostituitosi ad altra persona.
Configurabilità e trattamento sanzionatorio
Per la configurabilità del reato di violenza sessuale non è necessario lo scopo libidinoso o la soddisfazione sessuale dell’agente, ma è sufficiente la generica volontà di compiere un atto invasivo sulla libertà sessuale di una persona non consenziente.
Per quanto riguarda la nozione di atto sessuale, in essa rientra ogni comportamento che, nell’ambito di un rapporto fisico interpersonale, sia manifestazione dell’intento di dare soddisfacimento all’istinto, collegato con i caratteri anatomico-genitali dell’individuo.
Il trattamento sanzionatorio previsto va da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni di reclusione. Dato l’ampio numero di fattispecie che possono ricadere nell’ambito applicativo della norma, il legislatore ha previsto, al terzo comma, una attenuante applicabile ai casi meno gravi, che determina una diminuzione della pena di non oltre i due terzi.
Le proposte di modifica
La proposta di legge introduce, al primo comma dell’art. 609-bis c.p., la specifica dell’assenza del consenso della persona offesa («Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni»). I riferimenti alla violenza, alla minaccia e all’abuso di autorità, vengono sostituiti dal riferimento all’assenza di consenso, unico elemento necessario a qualificare la fattispecie.
Inoltre viene eliminata la differenziazione tra la violenza sessuale per costrizione, di cui al primo comma del vigente art. 609-bis c.p., e la violenza sessuale per induzione, di cui al secondo comma del medesimo articolo, per creare un’unica fattispecie.
Di particolare interesse risulta poi il secondo comma, che definisce il consenso che deve essere espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e rimanere tale e immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale.
La valutazione del consenso deve avvenire tenendo conto della situazione e del contesto e che è sempre possibile, in qualsiasi momento e con ogni forma, la revoca del consenso medesimo («Agli effetti dell’articolo 609-bis del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma»).
Profili applicativi
La proposta di modifica dell’art. 609-bis c.p. si pone il fine di superare il concetto di violenza sessuale come di un atto necessariamente compiuto con l’uso di violenza o minaccia, stabilendo invece che integrano la fattispecie di violenza sessuale tutti gli atti sessuali compiuti o subiti in assenza di consenso.
A ben vedere tuttavia tale requisito è presente altresì nell’attuale concetto di costrizione che implica, appunto, l’assenza di consenso della persona offesa.
Il comma 1 della proposta di legge in esame sostituisce integralmente l’art. 609-bis c.p., al fine di modificare gli elementi costitutivi del delitto di violenza sessuale e di introdurvi la nozione di assenza di consenso, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul.
Si intende quindi superare il concetto di violenza sessuale come di un atto necessariamente compiuto con l’uso di violenza o minaccia, stabilendo invece che integrano la fattispecie di violenza sessuale tutti gli atti sessuali compiuti o subiti in assenza di consenso.
Nel caso in esame appare interessante evidenziare che non vi sussiste “il classico” aumento di pena, ma una riscrittura parziale della norma. Tale proposta, su cui una parte della dottrina ha sollevato qualche criticità, si pone oltre che come modifica prettamente legislativa anche come elemento socioculturale volto a dare maggiore attenzione e importanza alla nozione di consenso ed alla sua perduranza.
A cura dell’Avv. Francesco Martin
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