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    Separazione delle carriere della magistratura: punti chiave della riforma

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    Il 16 gennaio 2025 la Camera dei deputati ha approvato, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa A.C. 1917, recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

    Il testo, ora all’esame del Senato della Repubblica, si compone di 8 articoli ed ha lo scopo di attuare la separazione tra i magistrati giudicanti e quelli requirenti, nonché di istituire l’Alta Corte disciplinare.

    A seguito di tale primo passaggio l’Associazione Nazionale Magistrati ha indetto delle forme di protesta, la prima in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario e la seconda che si terrà il 27 febbraio nelle forme di uno sciopero dei magistrati.

    Il presente articolo è quindi volto ad illustrare, anche ai soggetti non avvezzi alle aule di giustizia, i principali punti della riforma, anche allo scopo di far maturare in ciascuno il personale interesse per le modifiche della Costituzione che si riflettono ed hanno effetti nella vita di ciascun cittadino.

    Le principali novità normative

    Le principali novità normative possono essere evidenziate come segue.

    CSM giudicante e CSM requirente

    Anzitutto si istituiscono due CSM: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica. 

    Circa la composizione è previsto:

    • un membro togato di diritto: rispettivamente, il primo presidente della Cassazione (CSM giudicante) e il procuratore generale della cassazione (CSM requirente);
    • un terzo di membri laici estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune (professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio);
    • due terzi di membri togati estratti a sorte tra tutti i magistrati: rispettivamente, tra i magistrati giudicanti (CSM giudicante) e tra i magistrati requirenti (CSM requirente);
    • vicepresidente di ciascun CSM eletto dall’organo fra i componenti laici designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

    La durata dell’incarico, per i componenti designati mediante sorteggio, è di quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva; inoltre non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

    In merito alle competenze, spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. 

    l’Alta Corte disciplinare

    Di particolare interesse è l’esclusione della competenza del CSM in tema di provvedimenti disciplinari demandata all’Alta Corte disciplinare.

    Tale organo è composto da 15 giudici: tre laici, nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre laici estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti; sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità

    Il presidente è eletto tra i membri laici, cioè tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

    L’iter di approvazione

    Per quanto attiene poi lo svolgersi dell’iter di modifica il procedimento di revisione della Costituzione è disciplinato dall’art. 138 Cost e prevede due deliberazioni da parte di ciascuna Camera, ad intervallo non minore di tre mesi. 

    Se la legge è approvata con la maggioranza di due terzi da ciascuna Camera nella seconda votazione non si fa luogo a referendum confermativo; viceversa, se la legge è approvata solo con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sempre nella seconda votazione, è soggetta a referendum ed è promulgata in presenza della maggioranza dei voti validi degli elettori.  Si procede tuttavia a referendum solo se ne fanno richiesta un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali. 

    Critiche della magistratura

    La proposta di riforma costituzionale ha sollevato numerose critiche da parte della magistratura. In particolare, il sorteggio per la selezione dei componenti dei due organi, comporterebbe, per i componenti togati, problematiche in termini di rappresentatività delle diverse categorie e funzioni. Circa il ruolo dell’Alta Corte disciplinare si andrebbe a istituire un giudice speciale che si collocherebbe fra gli organi di rilievo costituzionale.

    Infine viene in rilievo come l’incidenza estremamente ridotta del fenomeno rispetto al totale complessivo dei magistrati in servizio, sul principio del giusto processo e della parità delle parti nel processo. 

    Tale modifica normativa passerà, molto probabilmente, per l’opzione referendaria, il che rende doveroso, per ogni cittadino, informarsi su tale questione al fine di ponderare con giudizio la propria opinione.

    A cura dell’Avv. Francesco Martin

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