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    Sette e ‘psicosette’: l’introduzione del reato di manipolazione mentale

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    È attualmente in esame al Senato della Repubblica il DDL S. n. 1496 avente come oggetto l’introduzione del reato di manipolazione mentale.

    Origine della proposta di legge

    La proposta di legge mira a punire il fenomeno delle sette e delle psicosette, che operano in danno di soggetti psicologicamente deboli o comunque manipolabili, i quali diventano le vittime dei cosiddetti guru, maestri, guide e santoni.

    La psicosetta – nella lingua inglese si parla del fenomeno del «mind control» – si presenta spesso come una comunità caratterizzata nell’essere un centro di spiritualità o di miglioramento del sé. Nella maggior parte dei casi la stessa è guidata da un sedicente leader carismatico, che assume il nome di guru o di maestro, che mira all’assoggettamento al proprio volere dei propri seguaci, definiti adepti, a tal punto da annullarne l’autonomia intellettuale e psicologica. A ciò si aggiunge la parvenza di sacralità, spiritualità, coinvolgimento comunitario e familiare. 

    Dinamiche interne

    Dietro a tale apparenza si celano richieste di denaro, di prestazioni sessuali e di riduzione in schiavitù. Il partecipante alla psicosetta – l’adepto – una volta irretito e privato della coscienza e dell’autodeterminazione, viene indotto a lavorare, non a proprio beneficio ma a favore del maestro, così come viene indotto a compiere atti sessuali convinto di compiere purificazioni, reso schiavo in una finta libertà.

    La psicosetta è ritenuta la più pericolosa tra le reti settarie in quanto capace di operare una destrutturazione mentale negli adepti, dissociandoli dalla realtà e talvolta inducendoli alla follia.

    La manipolazione

    Nella relazione accompagnatoria viene evidenziato anche la condotta del love bombing, cioè un bombardamento affettivo, a cui si unisce un progressivo isolamento e indottrinamento, anche mediante forme di controllo e di mantenimento della dipendenza.

    La manipolazione consiste spesso nel far credere alla vittima di avere problemi familiari e di relazione che il maestro può risolvere, attraverso pratiche che in realtà mirano esclusivamente a indebolire il sistema di autodeterminazione, autocontrollo e stima di sé; si utilizzano le medesime tecniche adoperate legittimamente dagli psichiatri, le quali, però, nel caso della setta e della psicosetta, vengono usate a scopo distruttivo anziché terapeutico.

    Gli esperti parlano di un vero e proprio lavaggio del cervellobrain washing –  che avviene mediante una serie di fasi. Tra le tecniche abusive vi sono l’impiego distorto della psicoterapia e l’induzione alla trance ipnotica; proprio queste ultime, calate in tali contesti vengono definite «psicoterapia al contrario», e hanno lo scopo di destabilizzare, annullare, indebolire e deprogrammare gli aderenti alla setta.

    Modifiche normative

    La proposta di modifica introduce un nuovo articolo: «art. 613-quater – (manipolazione mentale) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell’ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti, induce taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere, o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione». 

    La norma contiene una clausola di riserva – salvo che il fatto costituisca più grave reato – in quanto le condotte manipolatorie potrebbe sfociare in delitti più gravi sia contro il patrimonio sia contro la persona; basti considerare i casi di violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo. 

    Conclusioni

    Quantomeno a prima analisi, pare difficoltoso – anche in ragione della segretezza delle sette e dell’omertà o connivenza dei partecipanti – riuscire a provare lo stato di soggezione, che non è da solo sufficiente ad integrare il reato in esame, in quanto occorre anche che vi sia il conseguente oltraggio della propria libertà o della capacità di discernimento.

    Il medesimo ragionamento vale per le caratteristiche che deve avere il gruppo in esame, indotto cioè alla promozione di attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti. Anche in tal senso potrebbe essere difficile individuare il perimetro nel quale il reato potrebbe manifestarsi.

    Dell’Avv. Francesco Martin

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