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    “Taharrush jama” e violenza sessuale di gruppo: una nuova proposta normativa

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    È attualmente in discussione alla Camera dei deputati il ddl n. 2151 recante «Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso».

    Origine della proposta di legge

    La proposta di legge, come spesso accade, trae origine da alcuni gravi fatti avvenuti nella notte del 31 dicembre 2024 – a ben vedere occorsi anche nel 2021 – in cui, durante i festeggiamenti di Capodanno, sono stati registrati numerosi episodi di aggressione a sfondo sessuale da parte di gruppi di soggetti di sesso maschile nei confronti di varie donne.  

    Il fenomeno era stato definito da più punti come “taharrush jamache, in lingua araba, significa letteralmente molestia collettiva, cioè un’aggressione sessuale di massa ai danni di una donna, che può anche sfociare nello stupro.

    Le dinamiche della violenza 

    Gli aggressori agiscono in gruppo, spesso con decine di partecipanti. La vittima viene circondata per isolarla dalla folla e, durante l’aggressione, gli uomini la molestano sessualmente, con comportamenti che possono andare dal palpeggiamento allo stupro. Il taharrush jama tende a verificarsi durante eventi di massa o manifestazioni pubbliche, dove la folla permette di nascondere più facilmente le aggressioni e rendere invece più difficile l’intervento delle Forze dell’ordine. 

    Inoltre, a destare ulteriore preoccupazione è il fatto che, oltre alla violenza sessuale, il fenomeno può avere anche connotazioni intimidatorie o di sfida sociale. In alcuni casi, i responsabili usano l’evento per creare panico o per affermare un controllo violento sullo spazio pubblico. 

    Modifiche normative

    La proposta di modifica introduce un nuovo articolo: «Art. 609-octies.1 — (Violenza sessuale di gruppo durante eventi di massa o manifestazioni pubbliche in luogo pubblico o aperto al pubblico) Chiunque, durante eventi di massa o manifestazioni pubbliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, commette atti di violenza sessuale di gruppo di cui all’articolo 609-octies, è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.  Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter». 

    La norma richiama il precedente articolo 609-octies c.p., violenza sessuale di gruppo, che si configura quando due o più soggetti presenti in maniera contestuale, commettono atti di natura sessuale così come descritti dall’art. 609-bis c.p. (violenza sessuale).

    Il disvalore insito nella norma, che giustifica un aumento di pena e la procedibilità d’ufficio rispetto al delitto di violenza sessuale, è che nel delitto di violenza sessuale di gruppo – nonché nella nuova proposta normativa – la vittima subisce atti di natura sessuale da più persone presenti avendo, quindi, meno possibilità di difendersi o fuggire. La particolarità rispetto al delitto di violenza sessuale di gruppo è il luogo o il momento in cui tali atti vengono posti in essere cioè durante eventi di massa o manifestazioni pubbliche.

    Punti critici

    Volendo utilizzare uno sguardo critico, tale norma non sembra introdurre una nuova fattispecie in quanto, nell’attuale formulazione del delitto di violenza sessuale di gruppo, rientrano i fatti che la nuova disposizione di legge mira ad incriminare, in quanto è del tutto indifferente il luogo o il momento in cui gli atti sessuali vengono posti in essere.

    Rispetto al delitto di cui all’art. 609-octies c.p., la nuova proposta dispone un aumento di pena; in tal senso sembra che il legislatore voglia creare uno step successivo al delitto di violenza sessuale di gruppo, ritenendo che i medesimi atti già puniti da tale norma siano più gravi e socialmente rimproverabili se commessi in luogo pubblico o durante una manifestazione pubblica.

    Sotto questo profilo, quindi, la norma potrebbe porsi come strumento di tutela rispetto ad una condotta predatoria che viene posta in un luogo pubblico e che quindi mina la fiducia del singolo cittadino, creando un senso di insicurezza.

    A cura dell’Avv. Francesco Martin

    20250203

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