Con l’ultima circolare emanata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, cambia in modo sostanziale la gestione delle attività creative e ricreative nelle sezioni di Alta Sicurezza. Non sarà più sufficiente il parere del direttore dell’istituto e l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza: la decisione finale spetterà direttamente al DAP.
Una modifica che segna un evidente rafforzamento del potere centrale dell’amministrazione penitenziaria, riducendo gli spazi di autonomia gestionale dei singoli istituti e introducendo un nuovo livello di controllo su iniziative a carattere sociale, culturale o educativo.
IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE
La nuova circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria introduce una significativa innovazione nel regime di gestione delle attività creative, ricreative e culturali destinate ai detenuti ristretti nelle sezioni di Alta Sicurezza.
In base al nuovo testo, non sarà più sufficiente il parere favorevole del direttore dell’istituto penitenziario, né l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza, finora necessari per l’organizzazione di laboratori artistici, corsi, spettacoli o iniziative interne. La decisione ultima sull’autorizzazione delle attività è ora attribuita direttamente al DAP, che assume un ruolo di controllo preventivo e di coordinamento centrale su ogni progetto presentato dalle direzioni.
La circolare impone alle direzioni carcerarie di trasmettere le richieste con congruo anticipo, corredate di un’ampia documentazione: indicazione della data, della durata e degli spazi utilizzati, numero complessivo dei detenuti partecipanti, elenco nominativo di coloro appartenenti ai circuiti di Alta Sicurezza, nominativi e qualifiche degli eventuali partecipanti esterni.
Solo negli istituti privi di circuiti dipartimentali la competenza autorizzatoria resta in capo ai Provveditorati regionali. Secondo il DAP, la misura mira ad assicurare uniformità di indirizzo e maggiore controllo in un ambito particolarmente sensibile, come quello delle sezioni ad alta vigilanza. Tuttavia, la scelta di riportare alla Direzione Generale la decisione ultima su attività di natura trattamentale solleva interrogativi sulla riduzione dell’autonomia dei direttori e sulla compressione del ruolo del magistrato di sorveglianza, cardini dell’ordinamento penitenziario in materia di rieducazione e individualizzazione del trattamento.
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INIZIATIVE
Un altro aspetto rilevante della circolare riguarda la fase organizzativa delle attività ricreative e culturali. Pur accentrando la competenza autorizzativa, il DAP ribadisce che la responsabilità dell’organizzazione e della gestione concreta delle iniziative resta in capo alle Direzioni degli istituti penitenziari. Ciò significa che, una volta ottenuto il nulla osta centrale, spetta comunque alle direzioni locali garantire il corretto svolgimento delle attività, la sicurezza degli spazi, la selezione dei partecipanti e la verifica del rispetto delle regole interne.
La circolare sottolinea inoltre la necessità di evitare che la programmazione o la conduzione degli eventi siano di fatto delegate a soggetti esterni, ribadendo che la struttura penitenziaria deve mantenere la piena regia dell’intervento. Tale impostazione, tuttavia, rischia di ridurre gli spazi di flessibilità e di co-progettazione con il mondo esterno, da sempre elemento vitale per l’efficacia delle attività rieducative.
Il richiamo a una gestione strettamente interna, se da un lato rafforza la funzione di controllo, dall’altro potrebbe indebolire quel principio di apertura e collaborazione con la società civile che la legge penitenziaria considera parte integrante del processo di reinserimento.
QUADRO NORMATIVO E LEGGE N. 354/1975
Per comprendere la portata innovativa – e al tempo stesso problematica – della nuova circolare del DAP, è necessario collocarla nel quadro normativo delineato dalla Legge n. 354 del 1975, che disciplina l’Ordinamento Penitenziario. In particolare, l’articolo 17 regola da sempre la partecipazione di enti, associazioni e privati alle attività di trattamento e alle iniziative culturali o ricreative destinate ai detenuti.
La norma prevede che “sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Tali soggetti operano sotto il controllo del direttore.”
Il legislatore del 1975, in linea con l’impianto rieducativo sancito dall’articolo 27 della Costituzione, aveva inteso attribuire al direttore dell’istituto un ruolo centrale e operativo nella gestione del trattamento, ritenendolo la figura più idonea a valutare la compatibilità delle iniziative con le condizioni concrete del contesto detentivo. Tale impostazione, basata sul principio di autonomia gestionale delle direzioni carcerarie e sul controllo giurisdizionale del magistrato di sorveglianza, rappresentava un equilibrio tra esigenze di sicurezza e funzione rieducativa della pena.
CONFLITTI TRA CIRCOLARE DAP E NORMATIVA VIGENTE
La nuova circolare del DAP modifica radicalmente questo assetto, sottraendo ai direttori e ai magistrati locali la competenza autorizzatoria per determinate tipologie di eventi e trasferendola alla Direzione Generale. Ciò configura, di fatto, un accentramento amministrativo che non trova un espresso fondamento nella legge del 1975, la quale resta tuttora vigente.
Ne deriva una tensione interpretativa: da un lato, il DAP esercita un potere di indirizzo e coordinamento legittimo sul piano amministrativo; dall’altro, la sottrazione di competenze a organi espressamente previsti dalla legge rischia di compromettere il principio di legalità e di alterare la gerarchia delle fonti.
In tale prospettiva, la circolare solleva interrogativi circa la compatibilità con il dettato normativo e con il principio di individualizzazione del trattamento, poiché riduce il margine di valutazione dei soggetti che operano quotidianamente nel contesto detentivo. La questione non è solo organizzativa, ma investe la sostanza stessa del trattamento penitenziario, che la legge del 1975 aveva voluto modellare come un processo partecipato, decentrato e aperto alla società civile.
LE VOCI DEL GARANTE E DELLA SOCIETÀ CIVILE
Non si è fatta attendere la reazione del Portavoce della Conferenza nazionale dei Garanti delle persone private della libertà, il Garante Samuele Ciambriello ha espresso preoccupazione per la circolare del DAP, sostenendo che centralizzare le autorizzazioni sulle attività creative e ricreative nelle sezioni di Alta Sicurezza rischia di ridurre il ruolo dei direttori e dei magistrati di sorveglianza.
Il Garante ha affermato che “tale circolare dà anche una certezza di una scarsa contezza reale dei contesti carcerari, trasforma le autorizzazioni della magistratura di sorveglianza in orpelli, elementi ancillari. Ci sono iniziative trattamentali di cooperative, associazioni, enti locali e non si comprende la gestione diretta della Direzione generale degli istituti con i circuiti di Alta Sicurezza. Ma allora i direttori e i responsabili del Prap sono semplici amministratori di condominio?” Secondo lui, questa scelta potrebbe limitare la partecipazione di associazioni e soggetti esterni, compromettendo il valore rieducativo e sociale delle iniziative all’interno degli istituti penitenziari.
CONCLUSIONI
Le reazioni di garanti e operatori del settore evidenziano il rischio che la partecipazione della società civile e dei soggetti esterni possa ridursi, limitando le opportunità di inclusione e formazione per i detenuti.
In prospettiva, l’efficacia della misura dipenderà dalla capacità del DAP di bilanciare sicurezza e trattamento rieducativo, garantendo trasparenza e criteri chiari per l’autorizzazione delle iniziative.
Rimane aperto il dibattito sul corretto equilibrio tra accentramento amministrativo e autonomia locale, un tema che continuerà a influenzare la gestione del trattamento penitenziario nei circuiti ad alta sicurezza.
20250419

