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    DDL 1338: le nuove proposte in tema di tutela penale degli animali

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    È attualmente all’esame del Senato della Repubblica il DDL n. 1308, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” il quale pone delle significative modifiche in tema di tutela degli animali.

    Rafforzamento delle tutele

    Nel codice penale italiano il Titolo IX-bis del libro secondo del codice penale “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” è, appunto, dedicato alla tutela degli animali, mediante gli artt. 544-bis (Uccisione di animali), 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) e 544-sexies (Confisca e pene accessorie).

    Orbene la proposta di modifica normativa interviene su tali norme inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali e ampliando l’ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti.

    Viene inoltre prevista la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa e non solo quindi con dolo (cioè con la coscienza e volontà di arrecare nocumento agli animali) e viene esteso l’ambito applicativo della previsione sulla confisca degli animali. 

    Ulteriori interventi concernono le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali, la disciplina delle attività di polizia giudiziaria nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali, la previsione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato nonché di percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.

    Di particolare interesse è il cambio di prospettiva che anima tale modifica; difatti oggetto di tutela penale sono direttamente gli animali e non più l’uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali stessi.

    Circa le singole fattispecie, pare opportuno analizzare le proposte di modifica.

    Art. 544-bis c.p. – Uccisione di animali

    L’art. 544-bis c.p. punisce, attualmente, con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. 

    La novella è volta a innalzare la pena, prevedendo – per le condotte evidenziate – la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro; inoltre se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

    Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali

    Anche l’art. 544-ter c.p. viene modificato mediante l’aumento della pena – attualmente della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro – con la reclusione da sei mesi a due anni congiuntamente – e non alternativamente, come nella norma vigente – alla pena della multa, la cui misura è mantenuta invariata.

    Viene estesa l’aggravante disciplinata dal terzo comma (morte dell’animale), attualmente prevista per le sole ipotesi di cui al primo comma, anche a quelle di cui al secondo comma (somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi).

    Art. 544-quater c.p. – Spettacoli o iniziative vietati

    La pena prevista per l’art. 544-quater c.p. che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, prevede, nell’ipotesi di modifica, una pena pecuniaria che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro.

    Viene inoltre estesa la fattispecie di reato alla mera partecipazione ai predetti spettacoli o manifestazioni specificando che in tale caso la pena è diminuita della metà; in definitiva anche il mero spettatore risulterà assoggettato alla norma penale.

    Art. 544-quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali

    Parimenti, con riferimento all’art. 544-quinquies c.p., vengono inasprite le pene per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, sostituendo l’attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni.

    Anche in tal caso viene estesa la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti.

    Il nuovo art. 544-septies c.p.

    Viene poi introdotto l’art. 544-septies c.p., un’aggravante ad effetto comune, (pena aumentata fino ad un terzo) per i delitti in precedenza menzionati, qualora ricorra una delle seguenti circostanze: l’aver commesso il fatto in presenza di minori; l’aver commesso il fatto nei confronti di più animali; la diffusione dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.

    Le ulteriori misure

    Viene introdotto un nuovo articolo 25-undevicies nel d.lgs. n. 231/2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. 

    In particolare, l’art. 25-undevicies, rubricato “Delitti contro gli animali“, prevede, al comma 1, che si applichi la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote all’ente riconosciuto responsabile per uno dei reati in precedenza evidenziati.

    Di particolare interesse è l’art. 10 del DDL 1303, che vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, è previsto che in caso di violazione del predetto divieto si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.

    Note conclusive

    La proposta di riforma, che sarà sottoposta al vaglio del Senato e qui riassunta nei suoi aspetti più significativi, si prefigura il fine di ampliare la tutela degli animali mediante l’aumento delle pene, sia detentive che pecuniarie.

    Particolarmente interessante appare l’inserimento dell’art. 25-undevicies nel d.lgs 231/2001 che, come evidenziato, disciplina la responsabilità delle persone giuridiche.

    Se l’unico modo di attribuire la responsabilità all’ente è quella che il reato presupposto sia commesso da apicali o subordinati, nell’interesse o nel vantaggio dell’ente, appare chiaro che le singole società che si occupano, ad esempio, dell’allevamento di animali destinati al consumo alimentare dovranno prestare particolare attenzione a tale nuova norma, prevedendo nella compliance aziendale apposte forme di tutela.

    Qualche dubbio solleva invece l’assoggettamento alla sanzione penale del mero spettatore non concorrente nel reato in quanto sembra un’estensione oltremodo elevata della fattispecie penale a fronte della sola visione che non si trasformi in supporto o agevolazione della condotta criminosa.

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