È ormai un noto fatto di cronaca la morte del signor Abderrahim Fakir, avvenuta il 19 luglio 2026, a Bologna, durante un controllo da parte delle Forze dell’ordine. La vicenda sarà oggetto di accertamenti e indagini da parte dei competenti organi, ma la “macchina mediatica” si è già messa in moto dividendo l’opinione pubblica in fazioni.
Quello che, nella tragicità dell’evento, appare di particolare rilievo giuridico è l’applicazione di una recente modifica ad opera del c.d. Decreto scurezza: annotazione a modello 45-bis.
Lo stato dell’arte
Nel momento in cui una querela, un esposto o una denuncia formale giunge agli uffici della Procura della Repubblica, la legge stabilisce che il Pubblico Ministero proceda alla sua immediata e rigorosa catalogazione.
Questo processo – noto tecnicamente come iscrizione della notizia di reato – non si risolve in un semplice deposito di documenti, ma risponde a una precisa logica organizzativa volta a garantire ordine, trasparenza e rispetto delle garanzie costituzionali.
Per governare questo flusso eterogeneo di informazioni, l’ordinamento giuridico si avvale del Registro delle notizie di reato, una struttura suddivisa in differenti “modelli” in cui ciascuna categoria rispecchia la natura dell’episodio denunciato, il grado di certezza dell’illecito e, soprattutto, l’eventuale individuazione dell’autore.
• Modello 21 (Reati attribuiti a persone note)
Quando gli elementi raccolti delineano una fattispecie di rilevanza penale fin dai primi riscontri, il fascicolo trova collocazione in uno dei registri destinati ai reati accertati o presunti. Rappresenta il fulcro dell’attività inquirente e viene utilizzato quando la segnalazione o le primissime verifiche permettono di ascrivere un fatto reato a una o più persone ben individuate.
È proprio a partire da questo momento che decorrono ufficialmente i termini stabiliti dalla legge per lo svolgimento delle indagini e scattano le garanzie difensive a tutela dell’indagato.
• Modello 44 (Reati commessi da persone ignote)
Trova applicazione nei casi in cui l’illecito appare manifesto – si pensi a un furto o a un episodio vandalico – ma l’autore resta sconosciuto. Qualora le investigazioni successive consentano di dare un volto e un nome al presunto responsabile, il Magistrato ne dispone il trasferimento formale verso il Modello 21.
• Modello 21-bis (Competenza del Giudice di Pace)
Accoglie i fatti di reato commessi da persone note che, per la loro minore gravità o per la specifica natura della controversia, rientrano nella sfera decisionale del Giudice di Pace, con procedure improntate alla massima snellezza.
• Modello 45 (Registro degli atti non costituenti notizia di reato)
Raccoglie tutti quegli scritti che, ad un’analisi iniziale, non rivelano alcun profilo penale. Si tratta spesso di vertenze squisitamente civili, segnalazioni prive di riscontro o querele palesemente infondate. Se, tuttavia, dagli approfondimenti emergessero elementi prima celati, il fascicolo viene riclassificato e iscritto in altro registro.
• Modello 46 (Segnalazioni anonime)
Destinato agli esposti privi di firma o inviati sotto falso nome. Per principio d’inviolabilità delle garanzie processuali, gli anonimi non possono entrare a far parte di un processo; essi possono unicamente offrire uno spunto informale per avviare accertamenti autonomi. Qualora tali verificate non trovino conferme nel tempo, gli atti vengono avviati alla distruzione.
La modifica normativa
Come evidenziato il decreto-legge n. 23 del 2026 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché’ di immigrazione e protezione internazionale» ha introdotto un nuovo sistema di annotazione preliminare, che si aggiunge alla tradizionale iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p., da utilizzare per gestire le indagini relative a fatti coperti da evidenti cause di giustificazione, come la legittima difesa.
L’art. 12 del decreto introduce, infatti, un nuovo comma 1-bis.1 nel corpo dell’art. 335 c.p.p., prevedendo che il nome dell’autore di un fatto che appare evidente essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, non sia più iscritto nei registri esistenti ed in uso (mod. 21 e/o mod. 45), ma annotato in un modello ad hoc, all’interno del quale il fatto è oggetto non di iscrizione, ma di annotazione preliminare.
Tale modifica ha inteso in qualche modo evitare l’automatismo dell’iscrizione di un soggetto in uno dei registri in precedenza evidenziati in modo da evitare che lo stesso possa, per un lungo lasso di tempo, risultare formalmente indagato del reato contestato per poi magari essere destinatario di un provvedimento di archiviazione per la presenza di una causa di giustificazione, quale, ad esempio, la legittima difesa o l’adempimento di un dovere.
L’annotazione nel modello 45-bis, tuttavia, non impedisce una diversa evoluzione del procedimento penale. Se infatti gli accertamenti successivi escludono l’evidenza della scriminante, oppure fanno emergere profili di responsabilità incompatibili con la qualificazione iniziale, la notizia potrà essere iscritta in altro registro.
Conclusioni
Da quello che si apprende dai maggiori organi di stampa nazionale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna avrebbe deciso di procedere mediante l’utilizzo dell’annotazione 45-bis per i fatti inerenti la morte del signor Abderrahim Fakir.
Si è parlato, in tal senso ed in maniera errata, di scudo penale per le Forze dell’ordine o i sanitari, ma la modifica in parola si applica a tutti i soggetti indipendentemente dal fatto di essere privati cittadini o pubblici ufficiali.
20260275

