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    Concorso in magistratura: il CSM elabora le prime disposizioni per i test psicoattitudinali

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    Con la delibera adottata il 16 settembre 2026, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato attuazione al mandato affidatogli dall’art. 5 del d.lgs. 28 marzo 2024, n. 44, attuativo della legge delega 17 giugno 2022, n. 71, che ha introdotto – mediante modifica dell’art. 1 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 – la verifica dell’idoneità psicoattitudinale tra le prove del concorso per magistrato ordinario.

    Le nuove disposizioni si applicano ai concorsi banditi successivamente al 31 dicembre 2025 e lo scopo della delibera è individuare le «condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria», presupposto indispensabile per la successiva elaborazione dei test psicometrici.

    Il quadro normativo di riferimento

    Il novellato art. 1, comma 4, lett. m-bis, del d.lgs. n. 160/2006 introduce, nell’ambito della prova orale, un colloquio psicoattitudinale diretto a verificare l’assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal CSM con propria delibera.

    Il colloquio è condotto dal presidente della commissione o sottocommissione, con l’ausilio di un esperto psicologo nominato in soprannumero, su proposta del Consiglio universitario nazionale, tra i docenti universitari delle materie psicologiche.

    La valutazione finale resta rimessa alla commissione o sottocommissione esaminatrice, mentre i test devono essere individuati dal CSM nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il legislatore rimette dunque al CSM una duplice funzione: da un lato, definire le condizioni di inidoneità; dall’altro, individuare gli strumenti di accertamento.

    La titolarità del potere valutativo finale resta, tuttavia, all’organo collegiale chiamato a giudicare il candidato, in cui l’esperto psicologo svolge una funzione ausiliaria e tecnica: contribuisce alla somministrazione e alla lettura degli strumenti, senza sostituirsi alla commissione nella sintesi conclusiva.

    La natura dell’accertamento psicoattitudinale nella giurisprudenza amministrativa

    La delibera muove da una puntuale ricognizione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che qualifica l’accertamento psicoattitudinale come espressione di discrezionalità tecnica: non mera attività vincolata, né discrezionalità amministrativa pura, bensì giudizio tecnico complesso, fondato su regole scientifiche ma caratterizzato da un inevitabile margine valutativo.

    Il giudizio ha natura sintetica e globale e non è automatizzabile in base ai soli esiti dei test: questi ultimi costituiscono strumenti di supporto, da interpretare insieme al colloquio e agli elementi osservativi. L’accertamento è inoltre strettamente ancorato al momento del suo compimento; l’idoneità psicoattitudinale è una condizione attuale, una fotografia del candidato nella fase selettiva, non una qualità immutabile o definitivamente acquisita.

    Ne consegue che l’esito favorevole di una precedente procedura concorsuale non determina automaticamente l’idoneità in un concorso successivo, poiché le qualità psicoattitudinali possono modificarsi nel tempo.

    Sul piano processuale, il sindacato del giudice amministrativo resta esterno: esso può investire il rispetto delle regole procedurali, l’attendibilità dei presupposti, l’assenza di errori di fatto, contraddizioni manifeste o abnormità logiche, ma non può tradursi nella sostituzione del giudizio tecnico della commissione con quello giudiziale.

    Le condizioni di inidoneità individuate dal CSM

    Il nucleo operativo della delibera è l’individuazione delle condizioni di inidoneità, organizzate in cinque aree psico-attitudinali. La logica sottesa è chiara: tali condizioni sono configurate come «grave carenza» – non come assenza totale – delle capacità rilevanti.

    Le aree individuate sono le seguenti:

    1) Area cognitiva: la condizione di inidoneità è ricondotta a una grave carenza nel ragionamento analitico, nel pensiero critico-inferenziale e nella presa di decisione e capacità di problem solving. L’area riguarda la possibilità di comprendere situazioni complesse, selezionare le informazioni rilevanti, verificare le inferenze e assumere decisioni motivate anche in condizioni di incertezza.

    2) Area emotiva: sono considerate rilevanti l’equilibrio emotivo, la gestione dello stress e l’autocontrollo. La grave carenza in tali dimensioni può incidere sulla lucidità, sulla capacità di regolare le risposte affettive e sulla possibilità di mantenere un comportamento ponderato in situazioni di pressione, conflitto o elevata responsabilità.

    3) Area relazionale: la delibera considera la comprensione empatica, la capacità di ascolto e di comunicazione efficace, la collaborazione e il lavoro di squadra. L’obiettivo non è selezionare un determinato stile personale, ma verificare che il candidato possieda le capacità minime per interagire con rispetto, chiarezza e funzionalità con i diversi interlocutori dell’ambiente giudiziario.

    4) Area etico-valoriale: comprende l’equità e l’autonomia di giudizio. La grave carenza rilevante ai fini dell’inidoneità è descritta come incapacità di valutare fatti, informazioni e persone secondo criteri pertinenti e coerenti, senza condizionamenti derivanti da pressioni esterne, preferenze personali, stereotipi o convinzioni non sottoposte a verifica.

    5) Area organizzativa: la condizione di inidoneità consiste nella grave carenza della capacità di organizzazione del lavoro e di gestione del tempo. Sono in gioco la pianificazione, la definizione delle priorità, il rispetto delle scadenze e l’equilibrio tra accuratezza, completezza e tempestività dell’azione.

    La scelta del CSM di riferirsi alla grave carenza è centrale

    Tale termine evita, almeno sul piano concettuale, che la procedura si trasformi nella ricerca di un modello psicologico ideale del magistrato, imponendo invece una soglia di incompatibilità funzionale.

    Non si richiede una particolare personalità, né un livello massimo di performance in ciascuna dimensione: ciò che rileva è la presenza di una carenza così significativa e generalizzata da rendere non adeguato l’esercizio della funzione.

    Sul piano procedimentale, l’accertamento viene descritto come un percorso unitario: somministrazione dei test, colloquio diretto dal presidente con l’ausilio dell’esperto psicologo e sintesi valutativa della commissione.

    La categoria utilizzata è quella del “giudizio tecnico-discrezionale unitario”, fondato su regole scientifiche e metodologiche ma non riducibile a un automatismo tra singoli risultati e giudizio finale e quindi il ruolo dell’esperto psicologo è, coerentemente, ausiliario e tecnico; la titolarità del potere decisionale resta in capo alla commissione o sottocommissione esaminatrice.

    Profili critici e questioni aperte

    Il primo profilo problematico riguarda il rapporto tra l’individuazione delle condizioni di inidoneità e la concreta elaborazione dei test. La delibera definisce le aree e i requisiti rilevanti, ma demanda a un momento successivo la predisposizione e l’approvazione degli strumenti tecnici da parte dell’assemblea plenaria del CSM; al momento, dunque, il sistema presenta una sorta di “scatola vuota”: la cornice normativa e concettuale è stata tracciata, ma non sono ancora conoscibili le modalità di costruzione, somministrazione, correzione e interpretazione dei test.

    La scelta è comprensibile, perché la definizione degli strumenti psicometrici richiede competenze specialistiche e un confronto con gli standard internazionali. Tuttavia, proprio la tecnicità della materia impone particolare attenzione alla trasparenza: dovranno essere chiariti la validità degli strumenti, il rapporto tra risultati dei test e colloquio, le modalità di gestione degli eventuali esiti incoerenti e le garanzie offerte al candidato nella conoscibilità del percorso valutativo.

    Un secondo nodo concerne la motivazione del giudizio negativo. La legge stabilisce che l’insufficienza nel colloquio psico-attitudinale sia motivata con la sola formula “non idoneo”, ma la delibera, tuttavia, richiama la necessità di documentare adeguatamente le risposte ai test, lo svolgimento del colloquio, i risultati e la scheda del profilo individuale, così da consentire la ricostruzione ex post dell’iter logico seguito dalla commissione.

    Un ulteriore profilo riguarda il rapporto con il sistema delle valutazioni di professionalità già vigente. L’equilibrio, la correttezza, l’autonomia e l’assenza di condizioni incompatibili con l’esercizio della funzione sono già oggetto, durante la carriera, di verifiche periodiche da parte dei capi degli uffici, dei Consigli giudiziari e del CSM.

    L’accertamento concorsuale è diverso, perché opera prima dell’ingresso in magistratura e si riferisce a un momento selettivo; nondimeno, può determinarsi una duplicazione valutativa asimmetrica, nella quale categorie analoghe sono utilizzate con finalità, soglie e garanzie differenti.

    Rimane, infine, latente la questione della compatibilità con la delega legislativa.  La formula impiegata dalla l. n. 71/2022 può essere letta come una clausola sufficientemente ampia da consentire al legislatore delegato di intervenire sui presupposti di accesso, oppure come una delega non idonea a introdurre una prova di natura psicologica destinata a incidere in modo significativo sulla posizione dei candidati.

    La risposta dipenderà anche dalla concreta configurazione dei test: quanto più essi saranno standardizzati, predittivi e selettivi, tanto più diverrà rilevante verificare se l’innovazione resti entro i limiti della delega e dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

    Conclusioni

    La delibera del 16 settembre 2026 rappresenta un momento di particolare rilievo nell’attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario. Per la prima volta il CSM definisce in modo sistematico le condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, ponendo le basi per il successivo sviluppo degli strumenti di misurazione e per l’avvio operativo della valutazione psicoattitudinale nei concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025.

    L’approccio adottato, fondato sulla nozione di grave carenza funzionale e non sulla diagnosi patologica, ancorato alla temporalità dell’accertamento e alla discrezionalità tecnica della commissione, appare coerente con il quadro normativo e con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati.

    La delimitazione del ruolo dell’esperto psicologo come ausiliario tecnico, inoltre, preserva la responsabilità della commissione e impedisce che il giudizio finale sia surrettiziamente trasferito a un singolo professionista.

    Restano tuttavia aperti i nodi relativi all’elaborazione concreta dei test, alla loro conoscibilità, alla motivazione sostanziale del giudizio di non idoneità e alla tenuta del sistema sotto il profilo del sindacato giurisdizionale.

    La fase realmente decisiva sarà quindi quella successiva: soltanto la qualità degli strumenti, la chiarezza delle procedure e la capacità di documentare il percorso valutativo diranno se la nuova prova potrà conciliarsi con le esigenze di selezione della magistratura e con le garanzie proprie di ogni procedimento concorsuale.

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